Operazioni straordinarie e affrancamento riserve, codici tributo per la sostitutiva
Pubblicato il 05 giugno 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Pubblicate in data 4 giungo 2025 due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, rispettivamente:
- dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve;
- dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nelle operazioni straordinare.
Si tratta delle risoluzioni n. 35 e n. 36.
Affrancamento straordinario delle riserve, pronto il codice per l’imposta sostitutiva
La risoluzione n. 35/E, emanata dall'Agenzia delle Entrate, istituisce il codice tributo “1867”, utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve.
Questa misura si applica ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi, che sono in sospensione di imposta nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio successivo, ovvero al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva viene applicata al 10% e consente di sciogliere il "vincolo di sospensione di imposta" riguardante tali riserve e fondi, a condizione che vengano affrancati in tutto o in parte.
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene in quattro rate, con la prima scadenza fissata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, mentre le altre scadenze sono previste per i periodi successivi.
Imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie: due codici tributo
La risoluzione n. 36/E istituisce due codici tributo, il “1865” e il “1866”, per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, in relazione alle operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.
In particolare, l’articolo 176, comma 2-ter, come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, consente alle società coinvolte in queste operazioni straordinarie di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’imposta ha un’aliquota del 18% sui maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, e del 3% per l’IRAP, con la possibilità di sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio in cui l’operazione è stata realizzata.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: