Ormeggiatori e barcaioli dei porti: primi chiarimenti INPS sul Fondo di solidarietà

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Ormeggiatori e barcaioli dei porti: primi chiarimenti INPS sul Fondo di solidarietà

Dal 1° ottobre 2023 entra in vigore il decreto interministeriale del 28 luglio 2023 che adegua le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Il decreto modifica il decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo, recependo quanto concordato in sede di accordo sottoscritto il 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

A ricordarlo è l’INPS con il messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023.

Novità del decreto

L’Istituto, facendo riserva di fornire più dettagliati chiarimenti con successiva circolare, evidenzia nel citato messaggio le novità del decreto interministeriale del 28 luglio 2023.

Si segnala che è stato sostituito l’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.lgs n. 148/2015.

Inoltre, novellando il comma 6 del medesimo articolo 5, si prevede che l’Assegno di integrazione salariale possa essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

NOTA BENE: Non sono invece state apportate modifiche in ordine al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015.

Gestione degli adempimenti

Il 1° ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, è un giorno festivo.

Al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni erogate dal Fondo, l’INPS, con il messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023, comunica che le domande di Assegno di integrazione salariale presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023 saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

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