Pace contributiva 2024-2025: come e quando aderire

Pubblicato il



Pace contributiva 2024-2025: come e quando aderire

Fino al 31 dicembre 2025, lavoratori dipendenti e autonomi potranno coprire gli eventuali buchi contributivi presenti nella propria posizione previdenziale presentando domanda all’INPS di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, cd. pace contributiva.

A prevedere, transitoriamente, per il biennio 2024-2025, questa possibilità è la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), mutuando la disciplina di un analogo istituto vigente nel triennio 2019-2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

La facoltà di riscatto si applica solo a coloro che non hanno già una pensione e che rispettano le condizioni specificate. Ricordiamo quali sono.

Beneficiari e condizioni di accesso

La facoltà di riscatto per il biennio 2024-2025 è riservata agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti, nonché alle forme sostitutive e esclusive della medesima, alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e alla Gestione separata.

Per poter usufruire di questo diritto, il beneficiario deve:

  1. Non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, considerando utile a tal fine qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita in regime previdenziale UE o Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale;
  2. Non essere titolare di pensione diretta;
  3. Essere iscritto in uno dei regimi previdenziali previsti dalla normativa, con almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto versato prima della data di presentazione della domanda. Se un soggetto ha acquisito anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato, con obbligo di restituzione degli importi versati.

Durata del periodo riscattato e limiti

Il periodo non coperto da contribuzione può essere riscattato per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, e deve essere compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.

Nel limite massimo dei 5 anni non si tiene conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto con la pace contributiva 2019-2021. Inoltre, chi non ha aderito alla pace contributiva 2019-2021 può avvalersi della pace contributiva 2024-2025 nei limiti dei 5 anni mentre chi ha già esercitato il riscatto nel 2019-2021 può richiedere di riscattare altri periodi non coperti, sempre nel limite di cinque anni.

Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, anche se figurativo e da riscatto, purché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.

Esempio pratico

Un soggetto ha avuto la sua prima iscrizione alla Gestione separata da settembre 1998 fino al 31 dicembre 2000.

Successivamente è stato iscritto, in via continuativa, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dal 1° marzo 2012.

Il periodo da riscattare è quello compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 agosto 1998, nonché tra il 1° gennaio 2001 e il 29 febbraio 2012, sempre nei limiti dei cinque anni. Inoltre, potrà esercitare la facoltà di riscatto sia nella Gestione separata che nel FPLD.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di riscatto può essere presentata dal diretto interessato, dai suoi superstiti o dai parenti fino al secondo grado (su consenso dell’assicurato), fino al 31 dicembre 2025.

Va evidenziato che per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata (su consenso del lavoratore) anche dal datore di lavoro, nel corso del rapporto lavorativo. Il datore di lavoro che può accollarsi l’onere di riscatto, destinandovi i premi di produzione spettanti al lavoratore e fruendo delle agevolazioni fiscali (deducibilità dal reddito di impresa e da lavoro autonomo per il datore di lavoro e non imponibilità per il lavoratore, circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate)

L’interessato può presentare domanda (INPS, circolare n. 69 del 29 maggio 2024esclusivamente in via telematica:

  • tramite l’apposita sezione presente sul sito web dell'INPS (pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, selezionando poi “Riscatti”)
  • rivolgendosi al Contact center o a patronati e intermediari.

Il datore di lavoro privato può presentare domanda utilizzando il modulo “AP135”.

Modalità di calcolo e versamento dell’onere di riscatto

I periodi oggetto di riscatto sono valutati secondo il sistema contributivo” e l’onere è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”).

Il pagamento dell’onere di riscatto può essere effettuato in un'unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Non sono applicati interessi sulla rateizzazione.

Tabella riassuntiva

Condizione

Dettagli

Beneficiari

Iscritti all'AGO, forme sostitutive e esclusive, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata

Periodo riscattabile

Fino a 5 anni, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023

Data di scadenza per la domanda

31 dicembre 2025

Modalità di pagamento dell’onere

Unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, importo minimo 30 euro

Presentazione domanda

Per interessato: su sito INPS (SPID, CNS, CIE, PIN, eIDAS) o tramite Contact center/patronati/intermediari

Per datore di lavoro privato: modulo “AP135”.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito