Part-time, contratto light

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Nell’interpello 11/2009 il Lavoro precisa come nel contratto di lavoro part-time di tipo verticale sia sufficiente indicare le giornate in cui l’attività è prestata, non anche la distribuzione dell’orario di lavoro, ossia le fasce orarie nelle quali la prestazione viene svolta nell’ambito della singola giornata lavorativa. Tale lettura delle disposizioni di legge in materia deve intendersi finalizzata a garantire al lavoratore la preventiva individuazione del suo tempo libero, perciò ove la prestazione sia di durata normale (tempo pieno) non vi sarà obbligo di predeterminare la collocazione del tempo di lavoro.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Part-time, contratto light – Cirioli

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