Patrocinio infedele con l'acconto

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20066 del 2009, ha confermato la condanna, per patrocinio infedele e truffa, impartita ad un avvocato il quale, nell'ambito di una compravendita, si era fatto lasciare, a danno del proprio assistito, un deposito cauzionale immotivato per la cancellazione di un'ipoteca. I giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che, per aversi tale reato, oltre alla infedeltà ai doveri professionali, è necessario che il cliente sia stato concretamente danneggiato. Quest'ultimo, ricorda la Cassazione, può inchiodare il suo legale anche mediante intercettazione telefonica dei colloqui avuti sulla causa patrocinata, intercettazione che, costituendo prova documentale, non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
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  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VII – Patrocinio infedele con l'acconto - Alberici

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