Penalmente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi le fatture soggettivamente inesistenti

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La Cassazione penale, con la sentenza n. 30210 del 2010, interviene in merito alla rilevanza penale dell’utilizzo in dichiarazione di fatture soggettivamente inesistenti. Si tratta di fatture emesse da un prestatore o cedente non reale a fronte di operazioni, invece, realmente avvenute. Questa pratica è sempre più adottata nelle frodi carosello.

Viene chiarito che il fatto non necessariamente integra un reato penale, poiché il documento registra un’operazione non fittizia ma è emesso da chi non ne ha titolo.

I giudici spiegano che il fatto che il cedente sia diverso da quello indicato nella fattura non è rilevante ai fini della deduzione del costo, ma rileva solo ai fini della detraibilità dell’Iva. Pertanto, ai fini delle dirette è penalmente irrilevante poiché dovrebbe sussistere lo scopo di evadere le imposte.
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