Per il licenziamento collettivo conta l’intero complesso aziendale

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La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 25353 del 2009, interviene a chiarire che nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da selezionare per l’allontanamento deve ricomprendere l’intero complesso aziendale, non potendosi riferire limitatamente ad alcune sedi.

Ciò in quanto è da evitare al massimo il rischio di discriminazioni, più alto nel caso di restrizione del campo di selezione, e si deve tenere in considerazione il possesso da parte del dipendente di professionalità equivalenti a quelle di addetti ad altri settori.

Nel caso trattato la scelta da parte del datore di lavoro delle sole sedi di Milano e Roma era anche stata mal giustificata: “in ragione della specificità delle unità produttive dislocate in zone geografiche diverse, tra le quali non era possibile operare spostamenti di personale”. Pertanto, i giudici hanno ritenuto di respingere il ricorso dell’azienda contro la sentenza che l’obbligava al reintegro di un lavoratore licenziato ed hanno disposto anche il risarcimento del danno verso tale lavoratore.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 8 – Selezione nei “tagli” sull’intera azienda – Maciocchi

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