Per il Superbonus 110% un vademecum dal Fisco

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Per il Superbonus 110% un vademecum dal Fisco

Nell’ambito delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, assume particolare rilevanza il cd. “Superbonus”. La norma dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, infatti, ha “incrementato” al 110% l'aliquota di detrazione spettante - per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, la nuova disposizione (detrazione del 110%), permette di “potenziare” le norme già in vigore che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del D.L. n.63/2013;
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del D.L. n.63/2013.

Altra novità ha riguardato la possibilità “generalizzata” da parte del beneficiario di optare - in luogo della fruizione diretta della detrazione - per uno sconto sul corrispettivo (cd. “sconto in fattura") ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Con il presente elaborato si intende fornire un “quadro di sintesi” della nuova disposizione alla luce dei recenti interventi materia.

Soggetti interessati

Riguardo l’ambito soggettivo va, in primis, osservato che il superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. In particolare, stando al dato letterale del comma 10 dell’articolo 119 del D.L. n.34/2020 convertito, il beneficio si applica alle persone fisiche “per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio”.
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché da enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di "in house providing". La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

In sede di “conversione” sono stati ricompresi tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione anche:

  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, Dlgs. 460/1997)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991;
  • le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della L. 383/2000;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel registro del Coni istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c) del DLgs.n.242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In generale, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un “titolo idoneo” al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Interventi agevolabili

Alquanto ampia la platea degli interventi agevolabili. Prima di entrare nel merito delle diverse disposizioni occorre sottolineare che il beneficio “non” si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Sul piano operativo, ai sensi dell’articolo 119 del decreto cd. “Rilancio” convertito, la detrazione del 110% è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”):

 

Interventi isolamento

termico involucri edilizi

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che rispettano i requisiti  ambientali definiti dal DM 11.10.2017.In tal caso, il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari.

 

 

Sostituzione impianti

di climatizzazione

su parti comuni

Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione;
  • generatori a pompe di calore ad alta efficienza;
  • apparecchi ibridi assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20 per cento;
  • collettori solari.

La detrazione - che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi - è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

 

Sostituzione di impianti di climatizzazione su edifici unifamiliari o unità plurifamiliari

Interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe “A”. Il superbonus è, inoltre, riconosciuto:

  • esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, per l’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal DM 7 novembre 2017, n.186.
  • esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione summenzionate per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ex art. 2 co. 2 lett. tt) del DLgs.n.102/2014.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare e spetta anche per le spese relative a smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

 

Interventi antisismici

La detrazione per gli interventi “antisismici” è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In particolare, trattasi degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n.63/2013 (articolo 119, comma 4 del D.L. n.34/2020).

Il comma 4-bis del citato articolo 119 stabilisce, altresì, che la detrazione del 110% spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.  Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n.63/2013 e la detrazione del 110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione con la quale viene “contestualmente” stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista dall’articolo 15, co. 1, lett. f-bis) del Tuir è elevata al 90%. Tuttavia, quest’ultima disposizione così come la detrazione del 110% per il cd. sisma-bonus “non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003” (articolo 119, comma 4).

Demolizione e ricostruzione degli edifici

La norma del comma 3 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 convertito fa rientrare nel campo di applicazione della detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001. La stessa, infatti, stabilisce quanto segue: “Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Conseguentemente, la detrazione del 110% spetta:

  1. nel rispetto dei “requisiti minimi” di miglioramento della classe energetica dell’edificio;
  2. nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;

Al riguardo si osserva che la nuova disposizione deve tener conto del fatto che dal 17 luglio scorso il cd. Decreto Semplificazioni (articolo 10 del D.L. n.76/2020) ha modificato la lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001.

“Altri” interventi di riqualificazione energetica che beneficiano del 110%

Il superbonus del 110% spetta per tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che detti interventi siano eseguiti “congiuntamente” ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi cd."trainanti").

La norma dell’articolo 119 comma 2 del D.L. n. 34/2020 stabilisce, infatti, che “l’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito…nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato  comma 1”.

Occorre, qui, sottolineare che gli interventi di efficientamento energetico danno comunque diritto alla detrazione del 110%, a prescindere dalla effettuazione di uno degli interventi cd. "trainanti” (di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), qualora questi ultimi:

  • non possono essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti al regime di cui al DLgs.n.22/2004;  
  • siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali;

fermi restando i requisiti previsti al comma 3 dell’articolo 119 riguardanti il “miglioramento” della classe energetica dell’edificio. Ai fini del superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del D.L. n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico – lo si ricorda - è dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Installazione di impianti solari fotovoltaici   

La detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero edilizio – relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - spetta nella misura del 110% anche per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412/1993;
  • sistemi di “accumulo” integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ai sensi dell’art. 119 co. 5 del DL 34/2020, contestualmente o successivamente all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, “subordinata”:

  • alla installazione degli impianti eseguita “congiuntamente” ad uno degli interventi cd. “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto alla detrazione del 110%;
  • alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo di cui all’art. 42-bis del D.L. n.162/2019 (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Mise sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

La detrazione in esame è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000, euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione/ristrutturazione urbanistica.

In ogni caso, la detrazione “non è cumulabile” con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa UE, nazionale e regionale. In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.  Per la quota di spesa eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

Infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici

Nel caso in cui l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici viene eseguita “congiuntamente” ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del D.L. n.63/2013, calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 3.000 euro, spetta nella misura del 110%. Anche in tal caso, l’aliquota “maggiorata” compete per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

Norme di coordinamento

In sede di conversione sono state previste ulteriori modifiche alla disciplina di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ossia gli interventi di efficienza energetica. In particolare, comma 16 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 convertito - con tre nuovi commi - al fine di coordinare le norme vigenti, ha stabilito che:

Norma aggiuntiva al D.L. 63/2013

Indicazioni

 

 

Comma 16

a partire dal 1° gennaio 2020, la detrazione al 65% è “ridotta” al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

siano essi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o singole unità immobiliari.  Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore ad “A”.

 

 

Comma 16-bis

  • l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42bis del D.L.162/2019) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.
  • la detrazione Irpef del 36% per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo si applica: a) fino alla soglia di 200 kW e b) per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

 

 

Comma 16-ter

Per le spese di installazione di impianti solari fotovoltaici, l'aliquota del 110%  si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza “eccedente” 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir (50%), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

 

La misura della detrazione

La detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 110% e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione – come precisato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate – “non opera” per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica non “trainanti” per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, dal tenore della norma sembra rimanga fermo l’obbligo di ripartizione in 10 anni anche se, sul punto, si attendono chiarimenti ufficiali.

Ciò premesso, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali rileva il momento di esecuzione del bonifico da parte dell’amministratore del condominio (in presenza di un “condominio minimo” il pagamento può essere effettuato da uno dei condòmini).  In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Adempimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per fruire del superbonus, in “aggiunta” agli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, è stato dato un ruolo rilevante all’“asseverazione”. In particolare, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus che dell’opzione per la cessione del credito o del cd. “sconto in fattura”, sarà necessario richiedere:

Tipologia intervento

Asseverazione

 

Efficientamento energetico

l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Con decreto del Mise sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Una copia dell'asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

Antisismico

l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Riguardo il rilascio dell’asseverazione occorre tener presente che la stessa:

  • è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori;
  • attesti i “requisiti tecnici” sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Inoltre, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi al superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Mise con il quale sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.Con due recenti provvedimenti, il Mise, ha definito i requisiti tecnici e disciplinate le asseverazioni dei lavori, indispensabili per la detrazione in esame.

Visto di conformità

Ai fini dell’opzione per la cessione ovvero del cd. sconto in fattura agganciati agli interventi previsti dall’art. 119 del D.L. n.34/2020, è necessario il “visto di conformità” dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità, lo si ricorda, è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del Dlgs. n.241/1997 dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

I dati relativi all’opzione sono comunicati:

  • esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano detto visto di conformità;
  • secondo quanto disposto con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà anche le modalità attuative della cessione della detrazione del 110% (da adottare entro 30 giorni dal 18.7.2020).

Aspetti sanzionatori

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I tecnici abilitati, rilasciano dette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Un discorso a parte meritano le disposizioni riguardanti la cessione o lo sconto in fattura. Con l’articolo 121 del decreto cd. “Rilancio” convertito, infatti, il legislatore ha dato le linee guida da seguire. In particolare, viene stabilito che, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta ovvero per il cd. “sconto in fattura” in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);  
  • efficienza energetica (articolo 14 del D.L. 63/2013 e commi 1 e 2 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020);
  • adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1bis e 1ter a 1septies del D.L. n.63/2013 e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119 del D.L.n.34/2020).
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020. In sede di conversione è stato precisato che sono inclusi anche i lavori di rifacimento della facciata che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
  • installazione di impianti fotovoltaici (di cui all’ articolo 16bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del D.L. n.34/2020);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16ter del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del D.L. n.34/2020).

Dette disposizioni, come anticipato, si pongono in deroga alla vigente disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione o di usufruirne come contributo a titolo di sconto. Occorre far presente, inoltre, che in sede di conversione è stato consentito esercitare la predetta opzione (cessione o sconto) anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). In particolare, per gli interventi di cui al citato articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (cd. ecobonus, sisma-bonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche):

  • i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascuno SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento; così, Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Si ricorda che, in mancanza delle disposizioni di cui al citato articolo 121 per lo “sconto in fattura”:

  • relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, l’opzione avrebbe potuto essere esercitata - per le spese sostenute dall’1.1.2020 - limitatamente agli interventi “di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.. recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni di edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro” (art. 14 co. 3.1 del DL 63/2013, come modificato dalla L. 160/2019);
  • per gli interventi antisismici, dal 2020 non si sarebbe più potuto effettuare l’opzione (l’art. 10 co. 2 del DL 34/2019 e, il conseguente co. 1-octies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 è stato soppresso dalla L. 160/2019).

Ciò detto, in caso di applicazione del cd. “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta che può essere:

  • utilizzati in compensazione (articolo 17 del Dlgs.241/1997), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
  • ovvero, ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (in tal modo, la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti).

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Nel corso della conversione è stato, altresì, chiarito che:

  • non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020) di cui alla L.n.388/2000 né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di cui alla L. n. 244/2007.
  • si deroga alla disposizione che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali, di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31, comma 1 del D.L. 78/2010).

L’opzione va comunicata – in via telematica - all’Agenzia delle Entrate dal soggetto interessato ovvero mediante uno dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

 

INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS – TABELLA DI SINTESI

Tipologia

Spesa massima

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari

  • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa.

 

 

 

30.000 euro

Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

 

limiti di spesa previsti

per ciascun intervento

Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%.

 

limiti di spesa previsti

per ciascun intervento

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale

Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati

 

3.000 euro

 

 

Quadro Normativo

 

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