Per il tax credit beni strumentali aliquote in salita

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Per il tax credit beni strumentali aliquote in salita

Con la legge di bilancio 2021 viene “rinnovato” il quadro delle agevolazioni previste per coloro che intendono investire in beni strumentali nuovi. Con l’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della L. 178/2020, infatti, oltre alla proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d’imposta, si apportano alcune importanti novità alla norma vigente (ex L.160/2019): si potenziano e diversificano le aliquote agevolative, si amplia l’ambito oggettivo includendovi i beni immateriali “ordinari”, viene prevista la possibilità - per i soggetti con un volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro - di utilizzare in compensazione  in un’unica quota annuale il credito d’imposta sui beni strumentali ordinari. Si rammenta che sul piano soggettivo possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del “reddito dell’impresa” (locuzione questa che sostituisce la precedente “reddito d’impresa”); per effetto di tale nuova formulazione della norma si ritiene sia superata quell’incertezza riguardante le imprese agricole: anche queste potranno ora accedere al beneficio. Restano, tuttavia, escluse dalla possibilità di accedere al credito d’imposta le imprese in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.) nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001). La fruizione del beneficio spettante resta subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sul piano temporale, la decorrenza dell’innovata disciplina è “anticipata” al 16 novembre 2020. In particolare, la nuova agevolazione interessa gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Riguardo gli obblighi documentali si fa presente che la legge di bilancio 2021 ha stabilito che, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, le imprese sono tenute a produrre una perizia “asseverata” (e non più semplice) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.  Sempre sul piano documentale si osserva che - riguardo la  comunicazione al Ministero dello sviluppo economico - nella “Avvertenza” dello scorso 29 dicembre 2020 è stato precisato che detta comunicazione “è funzionale”  all’acquisizione da parte del Ministero “delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” e che  “sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”. 

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