Per procedere con la notifica al portiere occorre dare atto del mancato reperimento del destinatario e dei familiari

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Con sentenza n. 19417 dell'11 settembre 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che si era opposto ad una cartella esattoriale relativa ad una multa sostenendo di non aver mai ricevuto la relativa notifica.

In realtà, dagli atti, risultava che il plico era stato consegnato al portiere dello stabile dove l'esponente abitava e, per questo, i giudici di merito, ritenendo il procedimento di notifica correttamente perfezionato, avevano confermato la sanzione. Tuttavia, nella relazione di notifica non risultavano indicate le ricerche effettuate dall'incaricato alla notifica.

Sul punto è quindi intervenuta la Suprema corte ribadendo la legittimità della notifica al portiere solo però in presenza delle circostanze indicate dall'articolo 139 del codice di procedura civile e se, quindi, venga dato atto del mancato reperimento del destinatario, dei suoi familiari conviventi e delle persone addette alla ricezione degli atti.
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