Più cessioni di quote societarie scontano una sola imposta di registro

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Magistrati tributari contro la prassi dell’Agenzia delle entrate in materia di tassazione indiretta di cessione di quote sociali.

Due sentenze di Commissioni tributarie provinciali, Como e Varese, controbattono la tesi sostenuta dalle Entrate con risoluzione n. 225/2008, secondo cui in base all'art. 21 del DPR n. 131/1986 in presenza di una pluralità di disposizioni, non necessariamente connesse anche se contenute in un unico atto, sono dovute tante imposte fisse di registro quante sono le autonome disposizioni negoziali. In particolare di fronte a cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti, anche se i trasferimenti sono contenuti in un unico documento, si hanno distinte disposizioni negoziali ognuna avente propria ed autonoma rilevanza giuridica perché non derivanti l’una dall’altra e si applica l'imposta di registro in misura fissa ad ognuna di esse.

Diversa l’impostazione della Ctp Varese nella sentenza n. 122 del 6 ottobre 2009, che non giudica idoneo il richiamo dell’Agenzia delle entrate all’art. 21 citato avuto riguardo alla natura dell’imposta fissa di registro, la quale ha la natura di tributo connesso all'esecuzione della formalità, indipendente dal valore del bene e dalla manifestazione di capacità contributiva e non collegata alla natura e agli effetti che l'atto presentato alla registrazione produce. In definitiva di fronte ad atti di cessione di quote di srl si applica l’imposta fissa una sola volta in quanto diretta a tassare l’unitarietà dell’atto come formalità della registrazione e non si deve aver riguardo all’oggetto dell’atto ossia il trasferimento di partecipazioni societarie.

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