Piano degli spostamenti casa-lavoro, arriva il mobility manager

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Piano degli spostamenti casa-lavoro, arriva il mobility manager

Il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha firmato il decreto che, in attuazione delle norme del decreto Rilancio, definisce le funzioni del "mobility manager" nonchè le procedure operative per le imprese obbligate alla sua nomina. E' quanto reso noto con comunicato ministeriale del 12 maggio 2021.

Cosa prevede nel dettaglio il decreto che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale?

Mobility manager nel decreto Rilancio

L’articolo 229, comma 4, del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), con l'obiettivo di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, prevede che le imprese con singole unità locali che presentino più di 100 dipendenti e ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti debbano adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.

Le stesse imprese sono tenute inoltre a nominare un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Il decreto attuativo, che sta per essere pubblicato in GU, chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto Rilancio, identifica le nuove figure del "mobility manager aziendale" e "del mobility manager d’area" nonchè le procedure operative connesse al  piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).

Quali imprese devono adottare il Piano degli spostamenti casa-lavoro

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le imprese che presentano singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente.

Ai fini del calcolo del tetto dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale, rilevano come dipendenti anche i dipendenti di altre imprese, che operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso l'unità locale in base a contratti di appalto di servizi o con forme di distacco, comando o altro.

Per l'adozione del PSCL, le imprese e sono tenute a nominare un mobility manager aziendale.

Il PSCL può essere comunque adottato facoltativamente dalle altre imprese che possono procedere, sempre facoltativamente, alla nomina anche del mobility manager aziendale.

Cosa è il piano degli spostamenti casa-lavoro

Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è lo strumento che consente di pianificare gli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Con il PSCL si individuano le misure utili che si intendono adottare per orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore.

Il piano deve tenere conto dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.

Vanno poi identificati i vantaggi connessi all’attuazione delle misure previste per i dipendenti coinvolti (in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto) e per l’impresa in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Il PSCL adottato dalle imprese va trasmesso al Comune territorialmente competente entro 15 giorni dall’adozione.

Il Comune può stipulare con l’impresa che lo ha adottato intese e accordi per una migliore implementazione del piano.

Il decreto prevede che, in fase di prima applicazione, i PSCL siano adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e che le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) saranno adottate con successivo decreto direttoriale.

Funzioni del mobility manager aziendale 

Il “mobility manager aziendale” è una figura specializzata da nominarsi tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

A questa nuova figura aziendale obbligatoria sono attribuite le seguenti funzioni:

  1.  promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  2.  supporto all’adozione del PSCL;
  3.  adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  4.  verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione.

Il mobility manager aziendale, oltre a curare i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente e attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, è tenuto a promuovere con il mobility manager d’area azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo.

Ruolo del mobility manager d’area

Il mobility manager d’area è la funzione di raccordo tra i mobility manager aziendali e i Comuni, da cui sono nominati con compiti di supporto nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

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