Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026: decreto Masaf

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Con il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026, è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026 (PGRA 2026).

Il provvedimento definisce il quadro normativo e operativo per il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura con riferimento agli interventi ex ante relativi alla campagna 2026.

L’obiettivo del Piano è favorire la stabilizzazione del reddito delle imprese agricole attraverso strumenti assicurativi e mutualistici, in un contesto caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi climatici, sanitari ed economici.

Il Piano è adottato in attuazione:

  • del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  • del regolamento (UE) 2021/2115;
  • del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.

Ambito di applicazione e durata del Piano

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026 si applica alla campagna agricola 2026 e disciplina:

  • il sostegno pubblico alle misure di gestione del rischio;
  • i criteri e le modalità di intervento degli strumenti assicurativi e mutualistici;
  • il funzionamento del Fondo mutualistico nazionale per i rischi catastrofali (Fondo AgriCat).

Il sostegno pubblico alle misure nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili stanziate nello stato di previsione del MASAF, ai sensi del d.lgs. n. 102/2004.

NOTA BENE: Le disposizioni del Piano continuano ad applicarsi anche alla campagna successiva, qualora entro il 30 novembre 2026 non venga approvato un nuovo Piano di gestione dei rischi.

Polizze assicurative agevolate

L’articolo 2 del Decreto MASAF 22 dicembre 2025 disciplina il sostegno pubblico ai premi delle polizze assicurative agevolate, che rappresentano uno degli strumenti principali di gestione del rischio in agricoltura.

Sono ammissibili al contributo pubblico i premi delle polizze stipulate a copertura di:

  • produzioni vegetali;
  • produzioni animali;
  • strutture aziendali;
  • allevamenti zootecnici.

Le polizze devono essere sottoscritte con compagnie di assicurazione abilitate a operare nel Sistema di gestione del rischio (SGR), previa sottoscrizione di uno specifico accordo con il MASAF e con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nel caso di polizze collettive, anche l’Organismo collettivo di difesa (Condifesa) deve risultare abilitato nel sistema SGR.

Il Piano prevede specifici obblighi di trasmissione dei dati al sistema SGR. La mancata o parziale trasmissione dei bollettini e dei risarcimenti entro 30 giorni dai termini stabiliti comporta, per la compagnia assicurativa, la revoca dell’abilitazione a operare nel sistema.

In presenza di andamento climatico anomalo o di cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze possono essere differiti fino a un massimo di 10 giorni, con provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

Fondi di mutualità

L’articolo 3 del Decreto disciplina i Fondi di mutualità, strumenti collettivi attraverso i quali gli agricoltori condividono il rischio derivante da eventi avversi che incidono sulla produzione o sul reddito.

Anche per le coperture mutualistiche, il Piano prevede la possibilità di prorogare i termini di adesione in caso di:

  • andamento climatico anomalo;
  • eventi imprevedibili e non evitabili.
NOTA BENE: La proroga può essere disposta, con atto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per un periodo non superiore a 10 giorni.

Il Piano rafforza inoltre il sistema di controllo e monitoraggio dei Fondi. Per i Fondi di mutualità danni, la mancata o parziale trasmissione dei bollettini e dei dati relativi ai risarcimenti entro 30 giorni dai termini previsti comporta la revoca del riconoscimento del Fondo.

Fondo AgriCat 

L’articolo 4 del Decreto disciplina i criteri e le modalità di intervento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali di natura meteoclimatica, noto come Fondo AgriCat, istituito dall’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Fondo AgriCat è finalizzato alla copertura dei danni alle produzioni agricole causati da:

  • alluvione;
  • gelo o brina;
  • siccità.

Il Piano 2026 consente l’ampliamento delle colture ammissibili alla copertura e definisce in modo puntuale gli obblighi procedurali a carico delle aziende beneficiarie. In particolare, le imprese agricole che non consentono lo svolgimento delle perizie previste perdono il diritto al risarcimento.

Il Fondo AgriCat si inserisce in modo complementare rispetto alle polizze assicurative e ai fondi di mutualità, rafforzando il sistema di tutela del reddito agricolo contro i rischi catastrofali, caratterizzati da elevata intensità e bassa prevedibilità.

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, approvato con il Decreto MASAF del 22 dicembre 2025, consolida il sistema nazionale di gestione del rischio, integrando strumenti assicurativi, mutualistici e il Fondo AgriCat. La disciplina introdotta mira a garantire maggiore efficacia, trasparenza e tempestività negli interventi di sostegno pubblico, in coerenza con gli obiettivi della PAC 2023-2027 e con le esigenze di resilienza del settore agricolo.
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