Più facile per le imprese ricorrere al distacco transnazionale

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Più facile per le imprese ricorrere al distacco transnazionale

Con nota n. 2401 del 20 dicembre 2021, non pubblicata sul sito istituzionale, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde all'invito avanzato dal Dipartimento Politiche Europee – Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al medesimo Ispettorato sono stati invitati di valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune buone prassi UE finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio distacco in caso distacco transnazionale, vale a dire il distacco di  personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento. 

L'INL , su intesa con il Ministero del lavoro (nota prot. n. 12890 del 20 dicembre 2023), fornisce nuove indicazioni sugli obblighi previsti  dall’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

Obblighi dell'impresa distaccante

Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il
destinatario della prestazione di servizi”.

Chiarimenti dell'INL

Con la nota n. 2401 del 20 dicembre 2021 l'INL chiarisce che:

  • relativamente al primo aspetto, si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.
  • per il secondo aspetto va invece chiarito che il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

Restano fermi  i chiarimenti forniti con la circolare  n. 1/2023.

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