PMI agricole, aiuti per le calamità naturali degli ultimi tre anni

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PMI agricole, aiuti per le calamità naturali degli ultimi tre anni

Pubblicato il decreto Masaf 11 agosto 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023. Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da fenomeni naturali avversi.

I danni economici diretti e indiretti che vengono risarciti sono quelli connessi alle seguenti calamità naturali:

  • valanghe;
  • frane;
  • inondazioni/alluvioni;
  • trombe d'aria;
  • uragani;
  • incendi boschivi di origine naturale;
  • sisma ed eruzioni vulcaniche.

NOTA BENE: Queste devono essersi verificate fino a tre anni prima della data di entrata in vigore del Decreto Masaf.

Gli aiuti riconosciuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

  • il riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti;
  • la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

Settore agricolo, quali micro e Pmi accedono agli aiuti?

Beneficiarie degli aiuti del Masaf sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi. 

Possono beneficiare degli aiuti per la costruzione, l'acquisto e il miglioramento dei beni immobili, finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.

Calamità naturali, quali gli interventi finanziabili?

Gli interventi che vengono finanziati per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono:

  • la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;

  • la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;

  • il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

  • la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;

  • la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

  • acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.

Quale tipologia di aiuto?

ATTENZIONE: I danni causati da calamità naturali saranno indennizzati a favore delle imprese agricole interessate con la copertura del 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti per gli interventi sopra menzionati sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento in conformità all'art. 37, comma 4, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis, e con i pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.

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