Misure per Pmi fornitrici di grandi imprese in crisi

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Misure per Pmi fornitrici di grandi imprese in crisi

Porta il titolo “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” il decreto-legge con cui il Governo interviene per offrire il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Questo è il frutto delle decisioni prese in sede di Consiglio dei Ministro riunito il 31 gennaio 2024, che ha portato alla pubblicazione del decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 27/2024).

Nello specifico, il nuovo decreto-legge – denominato anche “Salva creditori ex Ilva” - ha l’obiettivo di assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché di prevedere misure a tutela delle imprese fornitrici delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e che sono soggette ad amministrazione straordinaria.

Pertanto, le misure vanno nel senso di sostenere la liquidità delle Pmi che hanno difficoltà ad ottenere credito, rappresentando il c.d. “indotto” di grandi imprese (insolventi) ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a causa dei ritardi nei pagamenti effettuati da queste ultime.

Decreto-legge fornitori in crisi di liquidità

Dunque, alle Pmi che incontrano difficoltà ad ottenere credito per la posizione debitoria delle grandi imprese committenti a capo di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e che vengono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del decreto legge, possono essere riconosciuti:

  • a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo pubblico Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a), L. n. 662/1996), fino alla misura dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta e del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria di primo livello in caso di riassicurazione;
  • un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, ai sensi della regola “de minimis”, come di seguito chiarito.

Fondo pubblico Pmi

Va ricordato che il Fondo pubblico Pmi è uno strumento a cui fanno ricorso un gran numero di piccole e medie imprese italiane (tra cui sono compresi i professionisti e lavoratori autonomi): infatti i numeri forniti dal Fondo testimoniamo come l’importo delle garanzie rilasciate, ad oggi, si attesti sui 35 miliardi di euro.

Il decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024 precisa che la condizione per accedere al Fondo è aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.

In aggiunta, alla richiesta di garanzia va allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio – firmata dal legale rappresentante dell’impresa e dal Presidente del Collegio sindacale o revisore unico, ovvero, in mancanza di questi, dal professionista (revisore, commercialista o consulente del lavoro) - attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

Va detto che alcune specificazioni saranno necessarie quali quelle dell’ambito soggettivo dei beneficiari (la sofferenza per essere fornitore delle grandi imprese in crisi) nonché la concessione della garanzia senza valutazione.

Contributo a fondo perduto

Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, il nuovo decreto-legge “salva creditori ex Ilva” precisa che sarà pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.

Un apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy fisserà le modalità di attuazione di detta misura.

Prededucibilità dei crediti

La bozza di decreto-legge stabilisce che i crediti delle imprese o dei cessionari nei confronti delle imprese committenti che partecipano alla procedura di amministrazione straordinaria sono prededucibili secondo l’articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza.

Ci si riferisce ai crediti riguardanti beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

Decreto-legge fornitori in crisi di liquidità: misure per lavoratori

Alcuni articoli del provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri riguarda la protezione del personale impiegato in aziende del settore privato che riducono o sospendono l’attività a causa della contrazione dell’attività di imprese strategiche.

Per il 2024, verrà riconosciuta, dall’Inps, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo pari a quello previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.”), per un periodo non superiore a sei settimane.

ATTENZIONE: Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente.

Ancora, ci si prefigge lo scopo di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro; a tal fine, saranno stipulati accordi quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative che dovranno individuare le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa. Previsto il ricorso alla rotazione dei lavoratori.

Le integrazioni suddette:

  • sono erogate direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo viene rimborsato dall’INPS;
  • oppure i datori di lavoro possono richiedere che la misura venga pagata direttamente dall’INPS.

NOTA BENE: Le integrazioni in parola sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

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