Pos: sanzioni bocciate dal Consiglio di Stato

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Pos: sanzioni bocciate dal Consiglio di Stato

Niente sanzioni per commercianti e professionisti che non fanno pagare con il Pos: non hanno fondamento di legge.

Soluzione non percorribile l'accostamento con la norma per le monete aventi corso legale nello Stato.

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 1446 del 1° giugno 2018, ha reso parere negativo in merito allo schema di Regolamento sulla definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.

Chi non accetta i pagamenti con carta non può essere sanzionato, perché l'ammenda non “può essere imposta se non in base alla legge”.

Parere contrario a che lo schema di decreto ministeriale prosegua il suo corso

Lo schema di regolamento MiSE-Mef prevede una soluzione che viola il principio della riserva di legge, basando la sanzione sull'applicazione dell'articolo 693 del Codice penale: “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro”.

Cronistoria

E' il decreto Crescita - Dl 179/2012 – con l'articolo 15, comma 5, a stabilire che dal 30 giugno del 2014 chi vende prodotti o effettua prestazione di servizi, anche professionali, è obbligato ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Poi, la legge di Bilancio 2016 (legge 208/2015) ha stabilito che è sanzionabile chi non accetta pagamenti con moneta elettronica (carte e bancomat). La sanzione è fissata con lo schema di decreto Mise/Mef in argomento, che ha abbassato anche la soglia dei pagamenti con Pos da 30 a 5 euro.

La legge non c'è

Esaminato dal Consiglio di Stato lo schema di decreto è bocciato per la soluzione, ritenuta non ammissibile, che rimanda al citato articolo 693 del codice penale.

L'impostazione supera le riserve di legge, perché individua delle sanzioni che non hanno fondamento nelle previsioni della norma madre: la individuazione per analogia di una sanzione – nel caso specifico quella prevista dall’art. 693 c.p. - configuri una precisa ed insuperabile violazione al principio della riserva di legge (oltre che del divieto di applicazione dell’analogia ai fini della individuazione della sanzione).

Non regge l’asserita equiparazione della moneta elettronica a quella legale, in assenza di una previsione legislativa in tal senso.

La soluzione

L' obbligo di accettare pagamenti elettronici ha attinenza alla regolazione del mercato e non della moneta, il Consiglio di Stato, ritiene, pertanto, che la sanzione eventualmente applicabile debba essere ricercata all’interno dell’ordinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali.

Potrebbe trovare applicazione una già esistente norma di chiusura, prevista dal vigente quadro giuridico di riferimento, che sanzioni un inadempimento di carattere residuale.

Che contempli, cioè, qualsiasi altra violazione di adempimenti legittimamente imposti nell’esercizio della arte, commercio o professione.

In tal senso è opportuno, conclude il Consiglio, che il ministero prontamente si orienti per dare attuazione al ripetuto art. 15 che, allo stato, rimane inattuato.

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