Pratiche abusi edilizi. Garante vieta l’accesso civico generalizzato

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Pratiche abusi edilizi. Garante vieta l’accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è servente, rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a., “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013. Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche - in quanto tali “dati personali” - non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, nel darvi riscontro, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato.

La vicenda

E’ questo il principio enunciato nel Provvedimento del Garante della Privacy, interpellato da un Comune, cui era stata avanzata richiesta di accesso agli atti di un procedimento amministrativo nascente da denuncia, del medesimo istante, per opere edilizie realizzate in difformità alla normativa vigente. Senonché il soggetto controinteressato, a seguito di comunicazione della predetta istanza di accesso, si era opposto all’accesso medesimo, anche nella forma semplice dell’esibizione, rappresentando che gli atti di cui si chiedeva l’ostensione, riguardavano esclusivamente la propria sfera personale/privata, per cui non dovevano essere esibiti a soggetti ad essi “estranei”.

Il Comune, a questo punto, valutando invece che la richiesta di accesso non pregiudicasse la tutela di interessi privati – in quanto gli atti richiesti non rientravano tra le fattispecie escluse ex art. 24 Legge n. 241/1990 ed art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013 come integrato dal D.Lgs. 97/2016 – aveva accolto l’accesso limitatamente ad un unico documento, ossia la copia della comunicazione di avvio del procedimento (ciò in quanto la maggior parte degli altri documenti richiesti risultavano di competenza di altro ente locale). Ma anche avverso detto accoglimento parziale, il controinteressato presentava istanza di riesame.

Accesso alla comunicazione di avvio del procedimento. Pregiudizio concreto alla privacy

La vicenda approdava dunque al Garante della Privacy, che tuttavia – con Provvedimento n. 295 del 28 giugno 2017 – contesta la condotta del Comune, ritenendo che, nel caso de quo, la conoscenza dei dati personali contenuti nella copia della comunicazione di avvio del procedimento attivato a seguito della denuncia dell'istante per opere edilizie realizzate in difformità alla normativa vigente da parte di altro soggetto (procedura peraltro archiviata dal Comune destinatario dell'accesso), avrebbe potuto integrare, in considerazione del contesto in cui le informazioni fornite avrebbero potuto essere impiegate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, previsto dal citato art. 5- bis, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 33/2013.

 

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