Pregiudizio sostanziale? Metodo analitico sindacabile

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Pregiudizio sostanziale? Metodo analitico sindacabile

In tema di accertamento sui redditi, è ormai assolutamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui è insindacabile il potere dell’amministrazione finanziaria, se esercitato nell’ambito delle previsioni di legge, di scegliere discrezionalmente il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto.

Tuttavia, non si può dire che parte contribuente non abbia titolo a dolersi della scelta operata se comunque sussista un “pregiudizio sostanziale” in capo al medesimo.

Impresa operante in edilizia pubblica Irragionevole redditività al 37%

E detto “pregiudizio sostanziale” è stato rinvenuto dalla Corte di cassazione nel caso esaminato con sentenza n. 2873, depositata il 3 febbraio 2017, nell’ambito del quale il risultato restituito dall’applicazione del metodo analitico sui redditi della società contribuente era risultato “irragionevole e incongruo”, alla stregua dei dati riferiti dalla contribuente medesima.

Aderendo alle doglianze della difesa di quest’ultima, la Cassazione ha infatti riconosciuto che l’operata rettifica del reddito d’impresa, attraverso il metodo analitico e pur sussistendo le condizioni per procedere con l’accertamento induttivo, aveva determinato una redditività del 37% in capo alla stessa, redditività che era assolutamente irragionevole nell’ambito degli appalti pubblici in cui la società operava.

E difatti, era stato rilevato che la stessa agenzia delle Entrate, in occasione del contraddittorio con la contribuente, aveva indicato, per aziende similari, una redditività del 4% e che dai dati elaborati da una società di ricerca sui bilanci depositati presso la CCIAA locale risultavano percentuali ancora minori.

Secondo gli Ermellini, l’accoglimento del ricorso, nella specie, non costituiva un travalicamento della giurisdizione nell’ambito di poteri discrezionali della PA, ma era espressione del legittimo sindacato del giudice tributario che ben può tenere conto, ai fini della decisione, della metodologia adottata per la raccolta degli elementi utilizzati per la rettifica quando le emerse risultanze appaiono incongrue rispetto alla situazione concreta.

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