Premi Inail: istruzioni per accertare le giornate effettive di lavoro per soci e familiari

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Con nota prot. 269 del 14 gennaio 2013, l'Inail fornisce indicazioni agli ispettori di vigilanza al fine di poter acquisire i dati necessari per accertare la retribuzione imponibile per i collaboratori familiari ed i soci non artigiani.

Occorre distinguere i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis, codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, dai familiari previsti all'articolo 4, punto 6, del TU Inail (D.P.R n. 1124/1965) ossia il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino, con o senza retribuzione alle sue dipendenze, opera manuale o di sovrintendenza ad opera manuale altrui nell'ambito dell'impresa familiare.

Per questa seconda tipologia di familiari nonché per i soci di cui all'articolo 4, punto 7 del TU Inail, la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo è la retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello provinciale; in assenza di questo, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e in mancanza anche di quest'ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di legge previsto per la liquidazione delle rendite Inail.

Inoltre, sempre ai fini del pagamento del premio dei suddetti soggetti, può essere necessario conoscere le effettive giornate di presenza al lavoro a cui moltiplicare la retribuzione convenzionale giornaliera.

Ma poiché in alcuni casi tali categorie di lavoratori non devono essere registrate nel Libro unico del lavoro, può essere difficoltoso, per gli ispettori del lavoro, accertare le giornate di effettivo lavoro; pertanto, i dati possono essere desunti dalla denuncia nominativa per l'instaurazione del rapporto di lavoro eseguita all'Inail, ex art. 23 TU Inail, oppure da fonti di prova documentali e testimoniali ossia le dichiarazioni acquisite, durante gli accertamenti, dal datore di lavoro e da altri lavoratori presenti sul luogo dell'accesso ispettivo.

Per quanto riguarda la documentazione, possono risultare utili le bolle di consegna, qualora si tratti di personale addetto alla gestione di tali atti, oppure, se si tratta di autotrasportatori, i dati del cronotachigrafo, da cui è possibile ricavare il tempo di guida giornalmente effettuato dall'autista.
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