Prescrizione dei diritti di riscatto e trasferimento ai Fondi pensione

Pubblicato il



La perdita dei requisiti di partecipazione

L’art. 14, D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, stabilisce che spetta agli statuti ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabilire le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti regolano:

- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione ad una nuova attività;

- il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

n.b.: nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti prevedono il diritto al trasferimento, nonché al riscatto parziale e totale.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale, relative alle succitate fattispecie, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il mantenimento della posizione individuale

Posto che ciascun fondo deve adottare un regolamento sulla base dello Schema di Statuto predisposto dalla COVIP e approvato con Deliberazione della Commissione del 31 ottobre 2006, in base alle previsioni di cui all’art. 12 del suddetto Schema di Statuto, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione prima del pensionamento può esercitare, oltre alla facoltà del riscatto e trasferimento della posizione, anche la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il fondo.

ATTENZIONE

La scelta di mantenere la posizione presso il fondo non necessita di una manifestazione di volontà in forma espressa, ma si desume, per comportamento concludente, dal mancato esercizio delle opzioni alternative del riscatto o del trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare.
 

Sempre in materia, la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione si è espressa nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, approvate il 28 giugno 2006, nelle quali è stato chiarito che, in difetto dell’esercizio dell’opzione di trasferimento o riscatto da parte dell’iscritto, deve trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica.

In conformità a tale principio, rispondendo ad un quesito di un fondo pensione preesistente nel marzo 2011, inerente il termine per esercitare il riscatto per perdita dei requisiti dei partecipazione - considerato che nel caso di specie le previsioni statutarie della forma pensionistica erano conformi allo Schema di Statuto e in linea con le citate Direttive - la COVIP ha ritenuto che la facoltà di riscattare la posizione permanga in capo all’aderente finché perduri la situazione legittimante l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.

La prescrizione dei diritti

Nel marzo 2015, la COVIP ha risposto ad un fondo pensione preesistente a contribuzione predefinita, in merito alla prescrittibilità dei diritti di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione individuale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

In particolare, alla Commissione – a proposito di un caso concreto di un aderente che aveva perso i requisiti di partecipazione da più di dieci anni - è stato chiesto se il mancato esercizio del diritto di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione presso il Fondo, nel termine di cinque anni, o in alternativa di dieci anni, dalla data di perdita dei succitati requisiti, determini il maturare della prescrizione estintiva quinquennale (ex art. 2947 c.c.) o della prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.).

Nel caso di specie, infatti, il titolare della posizione non aveva mai esercitato espressamente alcuna facoltà, per cui il Fondo, dopo cinque anni di inerzia decorrenti dal verificarsi della situazione di perdita dei requisiti, aveva provveduto a cancellare l’iscrizione ed a incamerare l’ammontare maturato.

In merito, la COVIP ha evidenziato che nell’ambito della previdenza complementare trovano pertanto applicazione i principi di carattere generale dettati dal codice civile in quanto non vi sono norme speciali in tema di prescrizione.

Posto che non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge, ai sensi dell’art. 2934 c.c., ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge.

 Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato ed ha la durata ordinaria di dieci anni, ma per particolari rapporti la normativa codicistica stabilisce “prescrizioni brevi” aventi durata inferiore.

Analizzando gli orientamenti giurisprudenziali in materia di prescrizione dei diritti pensionistici nascenti dalla partecipazione alla previdenza complementare, la COVIP ha evidenziato che:

- con riferimento alla prescrizione delle prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita periodica, la giurisprudenza, facendo leva sulla dimensione privatistica e volontaria dell’iscrizione al fondo, ha ritenuto applicabile ai ratei pensionistici di previdenza complementare la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni da pagarsi periodicamente nell’ambito di un rapporto di origine contrattuale;

- non risultano, invece, pronunce relative alla prescrizione delle altre prestazioni erogate in unica soluzione.

Tuttavia, la prescrizione quinquennale per l’ipotesi della rendita pensionistica non sembra alla Commissione applicabile al diverso caso in cui l’iscritto perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento in quanto, nel caso di specie, non sussistono singoli ratei pensionistici da liquidare.

Infatti, la perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, dà luogo alla possibilità di esercitare le diverse opzioni previste dall’ordinamento, consistenti nel riscatto o nel trasferimento della posizione.

In questo caso non troverebbe quindi applicazione la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale (ex art. 2946 c.c.), mentre non può essere in alcun modo invocata l’applicazione dell’art. 2947 c.c., che è inerente la diversa ipotesi della prescrizione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

n.b.: la perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento dà luogo alla possibilità di riscattare o trasferire la posizione e, nel caso di specie, la prescrizione è decennale.

Quindi, sicuramente non è corretta l’operazione di incameramento della posizione effettuata dal Fondo dopo cinque anni, nel presupposto che il diritto si fosse estinto per prescrizione.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il Fondo Pensione abbia inserito nel proprio Statuto la previsione del mantenimento automatico della posizione, i diritti dell’aderente non si prescrivono neppure dopo dieci anni di inerzia.

 
 Quadro delle norme
Art. 2934 c.c.

Art. 2946 c.c.

Art. 2947 c.c.

Art. 2948 c.c.

D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005

COVIP, Direttive generali alle forme pensionistiche complementari del 28 giugno 2006

COVIP, deliberazione del 31 ottobre 2006

COVIP, risposta a quesito del marzo 2011

COVIP, risposta a quesito del marzo 2015
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito