Presentazione della dichiarazione Irap per l'agricoltore

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Presentazione della dichiarazione Irap per l'agricoltore

Vengono forniti chiarimenti, dall’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 93/2017, sulla determinazione della base imponibile (valore della produzione netta) e sulla compilazione della dichiarazione Irap 2017, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 70, L. 208/2015), che è intervenuta sulla disciplina per il settore agricolo.

La risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017 scaturisce da una serie di questi posti all’amministrazione finanziaria da associazioni di categoria.

Dopo le modifiche operate dalla legge n. 208/2015, spiega l’Agenzia, l’Irap si applica, con l’aliquota ordinaria, per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

Compilazione della dichiarazione IRAP 2017

I soggetti che svolgono un’attività agricola e che producono una quota del valore della produzione esclusa da imposizione sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap. Il documento contiene le istruzioni per la compilazione del modello a seconda della tipologia di contribuente ed al calcolo del diritto camerale (in misura fissa o in base al fatturato).

Esclusi dalla presentazione del modello

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole non assoggettate a Irap non devono presentare la relativa dichiarazione, tranne nel caso di coloro che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato.

Determinazione del valore della produzione netta

Il valore della produzione netta da escludere dall’Irap, per gli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, va calcolata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti previsti dall’articolo 32 Tuir rispetto al numero complessivo dei capi.

In caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR, il valore della produzione da escludere dalla tassazione è calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.

Nel caso in cui l’imprenditore agricolo svolga contemporaneamente attività agricola e attività di agriturismo la determinazione del valore della produzione da escludere dall’imposizione va eseguita in base ai dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente.

Se l’imprenditore ha alle sue dipendenze lavoratori impiegati sia nell’attività agricola esclusa dall’imposizione ai fini IRAP sia in quella rilevante ai fini IRAP, l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota relativa all’attività agricola esclusa.

 

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