Prestazione Universale Inps: ratei non riscossi in caso di decesso
Pubblicato il 29 settembre 2025
In questo articolo:
- L’“assegno di assistenza”: quota integrativa della Prestazione Universale
- Regole in caso di decesso del beneficiario
- Differenza con l’indennità di accompagnamento
- Rilevanza per gli eredi
- Ratei maturati e non riscossi: a chi spettano e come richiederli
- Liquidazione agli eredi del beneficiario
- Presentazione della domanda telematica
- Documentazione necessaria per la rendicontazione
- Spese per lavoratori domestici
- Spese per servizi di assistenza
- Modalità di liquidazione dei ratei
- Implicazioni pratiche per gli eredi
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La Prestazione Universale Inps rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte nel panorama dell’assistenza sociale italiana con il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in particolare negli articoli 34, 35 e 36. Tale misura è stata pensata per garantire un sostegno economico alle persone con disabilità e non autosufficienti, unificando e semplificando prestazioni che, in passato, risultavano frammentate e differenziate a seconda delle condizioni del beneficiario. La Prestazione Universale si compone di più componenti, tra cui spicca l’“assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, destinato a coprire i costi legati all’assistenza personale e ai servizi di supporto necessari per la vita quotidiana.
Con il messaggio n. 2821 del 26 settembre 2025, l’Inps ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito alla gestione dei ratei maturati e non riscossi dell’assegno di assistenza, nel caso in cui il beneficiario deceda prima di aver percepito le somme spettanti. Si tratta di un tema di notevole rilevanza pratica, perché incide direttamente sui diritti degli eredi del beneficiario deceduto, i quali possono avanzare richiesta di liquidazione delle somme non ancora corrisposte, a condizione che vengano rispettate le regole di rendicontazione previste dall’Istituto.
L’“assegno di assistenza”: quota integrativa della Prestazione Universale
Il cuore del messaggio n. 2821 riguarda l’assegno di assistenza, una quota integrativa della Prestazione Universale pari a 850 euro mensili. Questo importo è destinato a coprire le spese per:
- l’assunzione di un lavoratore domestico, formalmente inquadrato con contratto di lavoro;
- i servizi di assistenza erogati da enti o strutture autorizzate, documentati mediante fatture regolarmente quietanzate.
Regole in caso di decesso del beneficiario
Il messaggio Inps n. 2821 chiarisce che, nel caso in cui il titolare della Prestazione Universale deceda, i ratei maturati e non riscossi dell’assegno di assistenza possono essere liquidati agli eredi, ma solo dopo la presentazione di un’apposita domanda telematica. L’Inps precisa che le modalità operative di invio della domanda saranno definite in un successivo provvedimento, legato al rilascio della procedura informatica dedicata.
Elemento fondamentale è la rendicontazione della spesa sostenuta dal beneficiario deceduto. In altre parole, l’erede deve dimostrare che le somme richieste siano state effettivamente utilizzate per finalità di assistenza. A tal fine, la documentazione da allegare varia a seconda della tipologia di spesa:
- In caso di lavoratore domestico: contratto di lavoro (se non già depositato) e buste paga quietanzate intestate al beneficiario.
- In caso di servizi di assistenza: fatture regolarmente quietanzate, sempre intestate al beneficiario.
Il controllo di questa documentazione consente all’Inps di verificare la correttezza della rendicontazione e, solo a seguito di esito positivo, procedere alla liquidazione.
Differenza con l’indennità di accompagnamento
Un aspetto che il messaggio Inps ribadisce con chiarezza è la distinzione tra l’assegno di assistenza e l’indennità di accompagnamento. Mentre per l’indennità valgono già da tempo specifiche regole per la liquidazione agli eredi dei ratei non riscossi, l’assegno di assistenza segue un percorso differente, più rigoroso, basato sulla documentazione delle spese effettivamente sostenute.
In sostanza, mentre l’indennità di accompagnamento ha natura di contributo economico diretto alla persona, l’assegno di assistenza si configura come una forma di rimborso documentato. Questo spiega perché, per la liquidazione agli eredi, sia richiesta una rendicontazione puntuale e completa.
Rilevanza per gli eredi
La disciplina introdotta con il messaggio n. 2821 è particolarmente rilevante per gli eredi legittimi del beneficiario deceduto, in quanto permette loro di accedere a somme che, pur spettanti di diritto al titolare, non erano state ancora corrisposte al momento del decesso. Tuttavia, il diritto degli eredi non è automatico: esso è subordinato alla corretta rendicontazione delle spese sostenute.
Ciò significa che, per tutelare i propri interessi, gli eredi dovranno essere pronti a fornire all’Inps tutta la documentazione necessaria, senza la quale la liquidazione non potrà essere effettuata. Inoltre, la precisazione relativa al mese del decesso risulta di particolare importanza: anche se il decesso avviene in corso di mese, il rateo può essere corrisposto per intero (fino a 850 euro), purché vi sia una spesa documentata di pari importo.
Ratei maturati e non riscossi: a chi spettano e come richiederli
Uno degli aspetti centrali del messaggio Inps n. 2821 del 26 settembre 2025 riguarda la disciplina dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale in caso di decesso del beneficiario. L’Istituto ha chiarito che, in presenza di tale circostanza, i ratei della quota integrativa denominata “assegno di assistenza” – pari a 850 euro mensili – spettano agli eredi del titolare deceduto, ma solo a determinate condizioni e nel rispetto di una procedura specifica.
Questa previsione assume una rilevanza significativa perché consente di garantire la tutela economica della famiglia del beneficiario, evitando che somme già maturate restino inutilizzate. Tuttavia, a differenza di altre prestazioni di tipo assistenziale, l’Inps stabilisce che la liquidazione agli eredi non sia automatica, bensì subordinata a una serie di adempimenti documentali e procedurali.
Liquidazione agli eredi del beneficiario
I ratei maturati e non riscossi spettano, dunque, agli eredi legittimi o testamentari del beneficiario deceduto. Ciò significa che il diritto a riscuotere tali somme rientra nell’asse ereditario e può essere esercitato da chi dimostra di avere titolo successorio.
Tuttavia, l’Inps precisa che l’erogazione non avviene d’ufficio: gli eredi devono attivarsi presentando un’apposita istanza. In questo modo, l’Istituto verifica la correttezza dei presupposti, la legittimità del richiedente e la documentazione a supporto.
Presentazione della domanda telematica
Il Messaggio n. 2821 prevede che la liquidazione avvenga solo a seguito della presentazione di una specifica domanda telematica da parte degli eredi.
L’Inps ha annunciato che le modalità operative per l’invio della domanda saranno dettagliate in un successivo messaggio, contestualmente al rilascio della procedura informatica dedicata. In attesa di tali istruzioni, è importante che gli eredi siano consapevoli della necessità di predisporre in anticipo tutta la documentazione utile per la rendicontazione delle spese.
L’uso esclusivo del canale telematico rientra nella strategia di digitalizzazione dell’Inps e garantisce tracciabilità, riduzione dei tempi di lavorazione e uniformità sul territorio nazionale.
Documentazione necessaria per la rendicontazione
La rendicontazione delle spese di assistenza sostenute dal beneficiario deceduto costituisce il requisito fondamentale per la liquidazione dei ratei agli eredi.
In pratica, gli eredi non possono semplicemente rivendicare le somme maturate, ma devono dimostrare che il beneficiario abbia effettivamente sostenuto delle spese di assistenza nel periodo coperto dai ratei non riscossi. Questo perché l’assegno di assistenza ha natura di rimborso documentato, e non di contributo indifferenziato.
L’Inps distingue due ipotesi principali:
Spese per lavoratori domestici
Se il beneficiario aveva assunto un lavoratore domestico per l’assistenza personale, l’erede deve allegare:
- il contratto di lavoro domestico (se non già depositato in precedenza);
- le buste paga quietanzate, regolarmente intestate al beneficiario deceduto.
Tale documentazione attesta non solo l’effettiva assunzione del lavoratore, ma anche il pagamento della retribuzione, requisito essenziale per accedere alla liquidazione.
Spese per servizi di assistenza
Nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di servizi di assistenza erogati da enti, cooperative o strutture autorizzate, l’erede deve presentare le fatture quietanzate, regolarmente intestate al beneficiario.
Le fatture devono riportare in modo chiaro il servizio reso, l’importo e l’avvenuto pagamento. Solo le spese documentate e intestate direttamente al beneficiario deceduto possono essere riconosciute ai fini della liquidazione dei ratei.
Modalità di liquidazione dei ratei
Regole generali
Secondo il messaggio Inps, i ratei maturati e non riscossi vengono liquidati per tutte le mensilità spettanti e non erogate, previa verifica della rendicontazione presentata.
L’Istituto procede quindi a un controllo formale e sostanziale della documentazione prodotta dagli eredi. Solo se la spesa risulta effettivamente sostenuta e coerente con le finalità dell’assegno di assistenza, viene autorizzato il pagamento.
Mese del decesso
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la mensilità in cui si verifica il decesso del beneficiario.
Il messaggio chiarisce che il rateo della prestazione può essere corrisposto per intero, fino a un massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene durante il mese.
La condizione indispensabile è che gli eredi rendicontino spese di assistenza di importo almeno pari alla somma richiesta. Ad esempio:
- se viene presentata una busta paga di importo pari o superiore a 850 euro, comprensiva di indennità di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto e altri emolumenti, l’intero rateo mensile viene liquidato;
- se la spesa documentata è inferiore a 850 euro, il rateo sarà liquidato solo nella misura corrispondente.
Questa regola assicura che l’assegno di assistenza mantenga la propria natura di rimborso documentato, evitando liquidazioni superiori alle spese effettivamente sostenute.
Implicazioni pratiche per gli eredi
Le indicazioni dell’Inps comportano alcune conseguenze operative per gli eredi:
- non basta dimostrare la qualità di erede, ma occorre presentare una rendicontazione completa e puntuale delle spese di assistenza;
- la liquidazione dei ratei non riscossi non è automatica, ma subordinata alla presentazione di una domanda telematica che sarà resa disponibile con una procedura dedicata;
- la documentazione ammessa è limitata a buste paga e fatture quietanzate, entrambe intestate al beneficiario deceduto.
Questo significa che gli eredi devono conservare con attenzione tutta la documentazione relativa alle spese di assistenza, poiché solo su tale base l’Inps procederà al pagamento.
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