Previdenza complementare, adesione automatica: cosa cambia per lavoratori e azienda

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L’articolo 1, commi 204 e 205, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) modifica in modo significativo l’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina l’adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato.

L’intervento normativo si inserisce in una strategia di rafforzamento del secondo pilastro previdenziale, attraverso:

  • l’ampliamento del meccanismo di adesione automatica (silenzio-assenso);
  • l’estensione degli effetti del silenzio-assenso anche alla contribuzione contrattuale del datore di lavoro e del lavoratore;
  • la riduzione dei termini per esercitare l’opzione;
  • il rafforzamento degli obblighi informativi in capo al datore di lavoro;
  • una revisione dei criteri di investimento per le adesioni non esplicite.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026. Entro tale data la COVIP deve adeguare le proprie istruzioni operative.

La riforma incide in modo differenziato sulla posizione dei lavoratori di prima assunzione e su quella dei lavoratori non di prima assunzione nel settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici.

Vediamo come.

Lavoratori di prima assunzione

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, la disciplina conferma e rafforza il principio dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Meccanismo del silenzio-assenso

In assenza di una manifestazione di volontà diversa da parte del lavoratore, l’adesione avviene in modo automatico – o, come ora precisato espressamente dal legislatore, anche in modo esplicito – decorso un termine di 60 giorni dalla data di assunzione.

NOTA BENE: Rispetto alla disciplina precedente, il termine entro il quale il lavoratore può esercitare una scelta consapevole viene quindi sensibilmente ridotto, passando da 6 mesi a 60 giorni.

Se esistono accordi o contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali):

  • l’adesione automatica avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista;
  • se ve ne sono più di una, si applica quella con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale.

In assenza di accordi collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, individuata nel fondo nazionale complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini - Cometa.

L’adesione automatica comporta:

  • il conferimento dell’intero TFR maturando;
  • il versamento della contribuzione del datore di lavoro prevista dagli accordi;
  • il versamento della contribuzione del lavoratore, non obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale.

ATTENZIONE: Una delle principali novità della riforma consiste nell’ampliamento degli effetti del silenzio-assenso. Fino al 30 giugno 2026 il silenzio-assenso può riguardare solo il TFR: dal 1° luglio 2026 si estende anche alla contribuzione contrattuale del datore di lavoro e del lavoratore.

Resta ferma la possibilità, nei soli casi di adesione espressa, di conferire il TFR anche in misura parziale, se ciò è consentito dagli accordi collettivi applicabili.

Decorrenza retroattiva

Ulteriore elemento di novità rispetto al passato è rappresentato dalla decorrenza dell’adesione.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro:

  • ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione
  • è tenuto a iniziare i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla data di assunzione, ma tali versamenti devono comprendere anche quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

NOTA BENE: L’adesione alla forma pensionistica complementare, dunque, decorre retroattivamente dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro.

Diritto di rinuncia e revoca

Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica;

  • destinando il TFR a un’altra forma pensionistica;
  • mantenendo il TFR in azienda (destinato, in base alle dimensioni aziendali, al Fondo di Tesoreria INPS) ex art. 2120 c.c. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’informativa completa e strutturata in materia di previdenza complementare. In particolare, l’informativa deve riguardare gli accordi o i contratti collettivi applicabili che disciplinano la previdenza complementare, il funzionamento del meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare individuata quale destinataria dell’adesione automatica, nonché le diverse opzioni a disposizione del lavoratore e la tempistica entro la quale tali scelte possono essere esercitate.

Lavoratori non di prima assunzione

Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, all’atto dell’assunzione, il datore di lavoro deve:

  • fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili;
  • verificare la scelta previdenziale pregressa del lavoratore;
  • acquisire una dichiarazione formale.

Se il lavoratore ha già aderito ad un fondo pensione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore della possibilità di indicare, entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto maturando a decorrere dalla data di assunzione.

Contestualmente, il lavoratore deve essere espressamente avvertito che, in mancanza di tale indicazione entro il termine previsto, trova applicazione il meccanismo dell’adesione automatica disciplinato dai nuovi commi da 7 a 7-ter dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con gli effetti previsti dal comma 7-quinquies, in particolare sotto il profilo della decorrenza dell’adesione e dell’obbligo di versamento.

ATTENZIONE: Come sottolineato nel dossier parlamentare, la nuova disciplina riguarda solo i lavoratori che prima della nuova assunzione avevano già aderito a una forma di previdenza complementare. Resta escluso il silenzio-assenso per chi, nel precedente rapporto, aveva scelto di mantenere il TFR in azienda.

In caso di operatività del silenzio-assenso, il trattamento di fine rapporto è conferito alla forma pensionistica individuata secondo i criteri normativamente stabiliti per l’adesione automatica ed è, di regola, devoluto per l’intero importo. Tuttavia, al lavoratore è riconosciuta la possibilità, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla data di assunzione, di optare per il conferimento di una quota soltanto parziale del TFR maturando, qualora tale facoltà sia prevista dagli accordi collettivi applicabili, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8.

Una disciplina particolare è prevista per i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, nei casi in cui gli accordi collettivi non contemplino la destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Per tali soggetti, la norma consente il conferimento parziale del TFR, purché in misura non inferiore al 50% del TFR maturando.

Criteri di investimento per adesioni non esplicite

Le forme pensionistiche devono ora prevedere che i contributi e il TFR derivanti da adesioni automatiche siano investiti in percorsi differenziati per profilo di rischio/rendimento e che si tenga conto dell’età anagrafica dell’aderente nonché dell’orizzonte temporale dell’investimento.

NOTA BENE: È pertanto superata la regola precedente dell’investimento automatico nella linea più prudente.

 

Adempimenti del datore di lavoro (privato, esclusi i domestici) in materia di previdenza complementare

(disciplina applicabile dal 1° luglio 2026)

Tipologia di lavoratore

Adempimenti del datore di lavoro

Lavoratori di prima assunzione

All’atto dell’assunzione, fornire informativa al lavoratore su accordi collettivi, meccanismo di adesione automatica, fondo destinatario, scelte possibili e termini (60 giorni).

- In presenza di scelta del lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione, acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore al quale ne rilascia copia.

- In assenza di scelta del lavoratore entro 60 giorni

1. comunicare l’adesione al fondo pensione.
2. avviare i versamenti (TFR e contribuzione contrattuale)
dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, ma con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione.

Lavoratori non di prima assunzione già aderenti a previdenza complementare

All’atto dell’assunzione:

1. fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi e sulle opzioni disponibili.
2. verificare la scelta previdenziale pregressa e acquisire dichiarazione del lavoratore.

- Se il lavoratore ha precedentemente aderito alla previdenza complementare:

fornire informativa al lavoratore della possibilità di indicazione, entro 60 giorni, della forma pensionistica di destinazione del TFR maturando dalla data di assunzione

- In assenza di scelta del lavoratore entro 60 giorni

1. comunicare l’adesione al fondo pensione.
2. avviare i versamenti (TFR e contribuzione contrattuale)
dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, ma con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione.

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