Privacy: spetta al giudice decidere sulla liceità della produzione di una sentenza

Pubblicato il



Per il Garante della Privacy - provvedimento del 23 settembre scorso – ai sensi dell'articolo 160, comma 6, del Codice Privacy, la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali, ancorché non conforme a disposizioni di legge o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale. Ne consegue la competenza del giudice adito ad esprimere la valutazione della liceità o meno dell'avvenuta produzione nel giudizio avanti al Tribunale civile di una sentenza penale contenente i dati personali giudiziari di una delle due parti. 

In particolare, l'Autority ha dichiarato non luogo a provvedere su una segnalazione pervenutagli per asserito illecito trattamento dei dati in conseguenza della presentazione, in un giudizio di licenziamento, di un sentenza penale di condanna di una delle parti.
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito