Procedura esecutiva immobiliare, adempimenti Iva per il debitore esecutato collaborativo

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Procedura esecutiva immobiliare, adempimenti Iva per il debitore esecutato collaborativo

Nella risposta ad interpello n. 387 del 1° giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito agli adempimenti Iva conseguenti alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento.

L’istanza, infatti, è stata avanzata da un professionista delegato alla vendita in una procedura esecutiva immobiliare, a carico di una società che, precedentemente cessata a seguito della chiusura della procedura fallimentare a suo carico, era tornata nuovamente attiva.

L’istante faceva presente che la società, collaborando con la procedura, ha emesso le fatture per la vendita forzata dei propri immobili, optando per l'imponibilità. Chiede pertanto, all’Amministrazione finanziaria di sapere se, nel caso di specie, possano dirsi assolti correttamente gli adempimenti Iva conseguenti alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento e conseguentemente se sia legittimato a riversare al debitore esecutato l'imposta incassata.

Custode giudiziario e professionista delegato, adempimenti Iva

Nella risposta n. 387/2021, l’Agenzia delle entrate rinvia ad un precedente documento di prassi (risoluzione n. 62/2006), nel quale si chiariscono quali sono gli adempimenti Iva che il custode giudiziario e il professionista delegato devono assolvere nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare.

Si specifica al riguardo che l’incaricato alla vendita non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione, che permane in capo al debitore, il quale, tuttavia, è privato del potere dispositivo sul bene.

Tali misure della procedura esecutiva immobiliare sono finalizzate a garantire la funzionalità della procedura stessa e a tutelare gli interessi dell’erario nel caso in cui il debitore non si dimostri collaborativo, individuando nel professionista delegato alla vendite la persona tenuta agli adempimenti Iva, pur operando in nome e per conto della società fallita. Ciò al fine di garantire che gli adempimenti Iva siano comunque assolti anche in caso di debitore esecutato "reperibile", ma "poco collaborativo".

Debitore esecutato collaborativo, sì alla fatturazione e al versamento dell’Imposta

Nella fattispecie oggetto della risposta ad interpello, l’Agenzia evidenzia, invece, un caso di collaborazione da parte del debitore esecutato.

A tal fine, quindi, ritiene che non è escluso che il debitore esecutato "collaborativo" possa spontaneamente farsi carico di tali adempimenti e che, in qualità di soggetto passivo possa compensare tramite F24 l’eccedenza Iva maturata, ferma restando la responsabilità del professionista delegato che è tenuto a vigilare sulla correttezza del versamento (risoluzione n. 84/E/2006).

Secondo l’Agenzia, dunque, “nulla esclude” che il debitore che assuma un atteggiamento “collaborativo” possa farsi carico sia della fatturazione che del versamento dell’imposta operando, come nel caso in esame, una compensazione con il credito Iva maturato nel periodo d’imposta precedente.

Infine, sempre l'Agenzia ricorda che per la compensazione verticale/interna di Iva su Iva non c’è l'obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito, adempimento invece necessario per le compensazioni orizzontali. L'istante, quindi, verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, è legittimato a riversare al debitore esecutato l'Iva incassata relativa alla vendita degli immobili relativi alla procedura esecutiva.

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