Procedure esecutive e iscrizione a ruolo: chiarimenti sul contributo unificato

Pubblicato il



L’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive non può essere rifiutata per mancato pagamento del contributo unificato quando il deposito degli atti è effettuato dall’Ufficiale giudiziario.

Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni: indicazioni sul contributo unificato

La circolare della Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) n. 14100 del 22 gennaio 2026 fornisce chiarimenti operativi in materia di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, con particolare riferimento ai casi in cui il deposito degli atti avvenga a cura dell’Ufficiale giudiziario e in assenza del previo pagamento del contributo unificato.

Il documento si colloca in continuità con la circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025, che aveva chiarito l’applicabilità dell’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 anche alle procedure esecutive, e interviene per coordinare tale disciplina con le ipotesi di iscrizione a ruolo d’ufficio previste dal codice di procedura civile.

I quesiti interpretativi sull’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive  

La circolare prende le mosse da numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale degli affari interni, relativi alla possibilità per le cancellerie di rifiutare l’iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva in mancanza del pagamento del contributo unificato minimo di 43 euro, o di quello inferiore previsto dalla legge.

Le incertezze hanno riguardato, in particolare, i casi in cui l’iscrizione del procedimento non è richiesta da una parte processuale, ma avviene “d’ufficio” su iniziativa dell’Ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento o altre attività esecutive.

Il contributo unificato nelle procedure esecutive  

La circolare ribadisce che l’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado, comprese le procedure esecutive, senza distinzioni. Tale principio deve tuttavia essere coordinato con le ipotesi in cui la normativa prevede l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per effetto del deposito degli atti da parte dell’Ufficiale giudiziario.

In questi casi, l’Ufficiale giudiziario non riveste la qualità di parte processuale e non è il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato, né svolge funzioni di riscossione del tributo.

Iscrizione a ruolo d’ufficio e art. 159-ter disp. att. c.p.c.  

Un passaggio centrale della circolare riguarda l’interpretazione dell’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplina l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione.

La norma stabilisce che, quando l’istanza di iscrizione a ruolo proviene dall’Ufficiale giudiziario, anche nei casi di consegna dei beni mobili pignorati ai sensi dell’art. 520 c.p.c., l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata d’ufficio dal cancelliere.

Ne consegue che la cancelleria non può subordinare l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al previo pagamento del contributo unificato quando il deposito degli atti è effettuato dall’Ufficiale giudiziario in adempimento dei propri obblighi istituzionali.

Le indicazioni operative per le cancellerie  

Ad integrazione delle istruzioni già fornite con la circolare DAG del 24 marzo 2025, quindi, il documento del 22 gennaio 2026 chiarisce che la cancelleria deve procedere all’iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva anche in assenza del pagamento del contributo unificato nei seguenti casi:

  • deposito in cancelleria dei verbali delle operazioni di pignoramento, consegna o rilascio;
  • consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati da parte dell’Ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 520 c.p.c.

Una volta iscritto a ruolo il procedimento ed aperto il fascicolo, la cancelleria dovrà procedere successivamente alla riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato, secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente.

Ambito di applicazione della circolare DAG 22 gennaio 2026  

La circolare precisa infine che restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025, che continuano ad applicarsi alle ipotesi non espressamente disciplinate.

L’obiettivo dell’intervento è garantire uniformità di prassi negli uffici giudiziari, evitando ritardi o blocchi nell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive e assicurando il corretto equilibrio tra esigenze di funzionamento del processo e disciplina del contributo unificato.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito