Procura alle liti in Cassazione: le Sezioni Unite fanno chiarezza

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Procura alle liti in Cassazione: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Costituisce valida procura speciale alle liti quella che venga rilasciata su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore, e poi depositata in modalità telematica (e così notificata), unitamente al ricorso per cassazione.

E ancora. Nel ricorso al giudice di legittimità, non occorre che il conferimento della procura alle liti sia contestuale alla redazione dell'atto cui essa accede: basta che la procura sia congiunta al ricorso e che il relativo conferimento non sia antecedente al provvedimento da impugnare né successivo alla notificazione del ricorso.

Ok a procura alle liti cartacea allegata alla PEC

Il primo assunto è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024, pronunciata a soluzione di una questione di massima di particolare importanza che era stata sollevata dalla Terza sezione civile per quanto riguarda la fattispecie della congiunzione materiale tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica.

Era stato chiesto, in particolare, se fosse o meno valida una procura speciale alle liti rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione della parte e contenuto completamente generico, la cui copia digitalizzata fosse utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo PEC e depositato telematicamente.

La Corte rimettente, in particolare, si era domandata se i medesimi assunti enunciati con la decisione a Sezioni Unite n. 36057/2022 - affermativi della sussistenza del requisito della specialità della procura in ragione della sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione - potessero estendersi anche alla fattispecie del ricorso per cassazione in ambito telematico.

Domanda a cui le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa, adottando un'interpretazione che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata - vale a dire in tutti i casi di procura rilasciata su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura afferisce.

Secondo gli Ermellini, detta lettura mantiene la propria coerenza per essere incentrata - nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito - sul momento essenziale del deposito dell'atto, da eseguire nel rispetto della normativa che la disciplina.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

Procura speciale: conferimento anche non contestuale all'atto

E sempre in tema di procura alle liti, le Sezioni Unite, con sentenza n. 2075 depositata in pari data, hanno fornito ulteriori chiarimenti per quel che concerne il momento di conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione.

Si chiedeva, nel dettaglio, se la procura potesse essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto.

Anche in questo caso la questione di massima era stata sollevata dalla Terza sezione civile della Cassazione, dopo aver rilevato l'esistenza di approdi giurisprudenziali non unitari da parte delle diverse Sezioni della medesima Corte.

Ebbene, secondo le Sezioni Unite il contrasto di giurisprudenza andava risolto dando continuità all'orientamento incline a reputare valida la procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione anche non contestualmente alla sua redazione.

Conferimento: limiti temporali da rispettare

Per le SU, infatti, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura avvenga all'interno della finestra temporale segnata:

  • come momento iniziale, da quello di pubblicazione del provvedimento da impugnare;
  • come momento finale, da quello della notificazione del ricorso.

In questa finestra temporale, la procura rilasciata si foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica si considera "apposta in calce" al ricorso stesso.

Ciò, in forza di presunzione legale assoluta, atteso che l'art. 83, terzo comma, c.p.c., così stabilisce qualora vi sia la "congiunzione materiale" tra la prima e il secondo, vale a dire in ragione di una operazione materiale di incorporazione tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente che spazialmente.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terso, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente al provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso".

Nel caso specificamente esaminato, è stata ritenuta valida la procura alle liti che l'Ente di riscossione aveva conferito all'avvocato in data successiva alla sentenza da impugnare e prima della notifica del ricorso per cassazione cui era allegata.

CNF soddisfatto dell'intervento delle Sezioni Unite  

Soddisfazione per i principi sopra enunciati è stata espressa dal Consiglio Nazionale Forense che da tempo, in tema di data o luogo di rilascio della procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, aveva auspicato l’intervento delle Sezioni Unite per ricondurre alla corretta interpretazione del contenuto dell’articolo 83 c.p.c.

L'odierna pronuncia - si legge in una nota emanata il 19 gennaio - "rappresenta il corretto approdo al rilevante tema che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità di numerosi ricorsi per questioni formali prive di rilievo giuridico".

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