Pronto il modulo RL99 per l’iscrizione nella Sezione inattivi del Registro revisori

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Il revisore iscritto nel Registro dei revisori legali, che non ha in corso incarichi di revisione e non collabora ad un'attività di revisione legale in una società di revisione può chiedere di essere iscritto nella Sezione inattivi del Registro.

A completamento della procedura di iscrizione è intervenuta la Ragioneria dello Stato, che ha provveduto a pubblicare il modulo per l’iscrizione dei revisori inattivi, fissando allo stesso tempo le regole di comunicazione nel caso di cessione anticipata dell’incarico.

Il modello da utilizzare per l’iscrizione della sezione inattivi è il modulo “RL99”, reperibile sul sito internet del Mef, sezione revisione legale.

I revisori che trovano posto in tale Sezione sono tutti coloro che vengono iscritti per la prima volta nel Registro (inserimento automatico) per poi passare nell’elenco degli attivi nel momento dell’assunzione del primo incarico di revisore. Per i revisori già presenti nella sezione ordinaria, invece, l’iscrizione nella Sezione inattivi avviene d’ufficio nel momento in cui tali soggetti non hanno assunto incarichi di revisione o non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione per tre anni consecutivi. Non serve in tal caso compilare il modulo RL99. Inoltre, possono essere registrati nella sezione degli inattivi, i soggetti iscritti che lo richiedono al Mef anche prima del decorso dei tre anni di inattività: in questo caso serve la compilazione del modulo.

Infine, si ricorda che anche coloro che erano iscritti nel vecchio registro tenuto dal ministero della Giustizia passano ora al nuovo e dovranno indicare – con apposita comunicazione – l’opzione per essere iscritti nella sezione dei revisori “attivi” o, in assenza di incarichi, in quella dei revisori “inattivi”.

Il modulo compilato in stampatello o a mezzo computer deve essere inviato con raccomandata a/r al ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio protocollo registro revisori legali. Il Ministero, e per esso la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Commissione centrale per i revisori legali, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 90 giorni dal ricevimento della stessa. L’istanza deve contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 21 - Il revisore inattivo trova il Registro - Cavalluzzo, Montinari

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