Proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

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Proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’INPS con la circolare 29 settembre 2020, n. 111, fornisce le istruzioni relative alla proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e le modalità di accesso al trattamento di disoccupazione con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.

L'art. 5, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ha prorogato per ulteriori 2 mesi, dalla data di scadenza, le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia cessato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Per poter fruire di tale proroga, il percettore non dovrà essere beneficiario:

  • dell’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • dell’indennità COVID-19 ex art. 84, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici ex art. 85, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi ex art. 98, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
  • dell’indennità prevista in favore dei lavoratori marittimi, introdotte dal Decreto Agosto;
  • dell’indennità in favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222, comma 8 del Decreto Rilancio Italia.

L’importo delle due mensilità aggiuntive sarà pari all’importo dell’ultima mensilità dell’indennità di disoccupazione originaria e non sarà necessario presentare domanda di proroga, poiché sarà cura dell'istituto procedere d’ufficio all'estensione del trattamento. Diversamente, tali indennità non saranno oggetto di proroga nel caso in cui il beneficiario, nel periodo di estensione delle stesse, maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Altresì, l'Istituto previdenziale precisa che ai percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI verrà riconosciuta, anche per le ulteriori due mensilità, la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. La proroga non verrà riconosciuta a coloro che abbiano fruito della prestazione in forma anticipata, secondo quanto disposto dall’art. 8, Decreto Legislativo 4 marzo 2020, n. 22.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale 

Il Decreto Legge, 14 agosto 2020, n. 104, art. 14, comma 3 prevede che nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, con riconoscimento di un incentivo pattuito in sede di accordo collettivo aziendale stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, verrà riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI. Per l'accesso al trattamento di disoccupazione i beneficiari dovranno allegare alla domanda l’accordo collettivo aziendale stipulato e la conseguente documentazione di adesione alla risoluzione incentivata.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 24 settembre 2020 - Indennità Covid-19 “zona rossa”, servizio online attivo - Bonaddio

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