Proroga emergenza Covid. Ricadute sui giudizi penali di Cassazione

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Proroga emergenza Covid. Ricadute sui giudizi penali di Cassazione

L'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, settore penale, ha messo a punto una Relazione – n. 2/2021 del 18 gennaio 2021 – che analizza le ricadute sul giudizio di legittimità conseguenti alla proroga del periodo emergenziale Covid disposta con Decreto legge n. 2/2021.

La normativa processuale emergenziale – si legge nell’incipit della Relazione - deve ritenersi attualmente applicabile fino al 30 aprile 2021.

Questo, in conseguenza dell'emanazione dell'articolo 1, comma 1, del DL n. 2/2021, in vigore dal 14 gennaio 2021, con cui, all'articolo 1, comma 1, del DL n. 19/2020, le parole “31 gennaio 2021” sono state sostituite dalle seguenti “30 aprile 2021”.

Discussione orale. Problemi di coordinamento sui tempi per la richiesta

La proroga del periodo emergenziale e della conseguente disciplina processuale – viene sottolineato dagli autori - pone alcuni problemi di coordinamento con i tempi indicati per la proposizione della richiesta di discussione orale, creando sostanzialmente un “periodo di mancato raccordo normativo”.

Difatti, è noto che la richiesta di discussione orale vada formulata per iscritto, entro il termine libero di 25 giorni prima dell'udienza ed inviata mediante PEC in cancelleria.

Nel caso in cui l'opzione per la discussione orale non sia stata esercitata, si procede con le forme dell'udienza non partecipata e il contraddittorio tra le parti è affidato allo scambio delle rispettive richieste formulate per iscritto.

Ciò premesso, è verosimile ritenere che, fino al 14 gennaio, allorquando ossia è stato prorogato il regime emergenziale, le parti processuali ben potessero legittimamente confidare che a partire dal 1° febbraio 2021 le udienze sarebbero state sarebbero riprese secondo le formule ordinarie, senza che occorresse formalizzare l'istanza di discussione orale.

L'entrata in vigore del nuovo decreto, invece, comporta ora che, in relazione alle udienze fissate nel periodo 1° - 8 febbraio 2021, siano già scaduti i termini utili per formulare le richieste di trattazione orale.

Si tratta, tuttavia, di una scadenza non imputabile alle parti, posto che queste potevano legittimamente confidare nella ripresa dell'ordinario regime di celebrazione delle udienze.

Secondo il Massimario, si possono prospettare plurime situazioni:

  • Una prima possibile evenienza è che le parti, in considerazione della prevedibile proroga dell'emergenza, si siano ugualmente “premurate” di chiedere, rispettando i termini previsti, la discussione orale. In questo caso, le istanze di discussione presentate dal 7 e 14 gennaio riferibili alle udienze ricomprese tra l'1 e l’8 febbraio devono considerarsi idonee ad instaurare il rito partecipato.
  • Una seconda possibile situazione, è che le parti non abbiano formulato alcuna richiesta di discussione, legittimamente confidando, come detto, nel ritorno all'applicazione delle regole ordinarie. In detta ipotesi, la parte potrebbe vedersi privata della partecipazione all'udienza per effetto di una modifica normativa sopravvenuta.

Resta, così, da verificare quali possono essere le conseguenze della legittima mancata proposizione dell'istanza di discussione nel periodo 7 - 14 gennaio 2021.

In tale contesto, la soluzione più semplice potrebbe essere quella di ritenere che, con riferimento alle udienze rispetto alle quali il tardivo intervento del legislatore non ha consentito alle parti di proporre nel termine di 25 giorni la richiesta di discussione orale, si applichi il regime ordinario e, quindi, tra l'1 e l’8 febbraio 2021 tutte le udienze dovrebbero svolgersi secondo le modalità ordinarie previste a seconda della tipologia di procedimento.

L’alternativa è che la trattazione dei ricorsi già fissati nelle udienze ricomprese nella menzionata finestra temporale 1 - 8 febbraio venga rinviata d'ufficio, al fine di consentire alle parti di formulare, nei termini, l'istanza di trattazione orale.

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