Protezione della privacy sui dati debitori

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Costituisce violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali la divulgazione, nella forma della comunicazione, di una missiva contenente la situazione debitoria di terzi senza acquisire il consenso di questi. In sostanza è vietato comunicare verbalmente o per iscritto i debiti di un soggetto a terze persone.

La precisazione è contenuta in una nota della relazione annuale sull'attività avente data 30 giugno scorso in cui il Garante per il trattamento dei dati personali ha trattato il caso di una contratto di appalto fra due società sfociato in una sospensione dei pagamenti per presunte inadempienze della controparte. L'altra società, di fronte alla sospensione, ha inviato un lettera ai committenti comunicando di voler incassare alcune cambiali intestate ad uno dei soci di controparte. Inoltre la comunicazione è stata inviata alla Guardia di finanza, dando luogo all'esposizione dei debiti a persone terze. Ciò è stato ritenuto dal Garante della privacy lesivo della disciplina sul trattamento dei dati personali.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 - La privacy tutela i debiti degli altri - Ciccia

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