Reati della stessa indole ostano alla non punibilità, anche se prescritti

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Reati della stessa indole ostano alla non punibilità, anche se prescritti

Per accertare la "abitualità" della condotta, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, il comma 3 dell'art- 131-bis c.p. dà rilevanza alla commissione di "più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità".

Non vi è, ciò posto, alcuna ragione, logica o giuridica, per escludere da tale valutazione i reati della medesima indole che siano stati dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento penale: non incidendo la prescrizione sulle conseguenze penali della condanna, tali reati sono chiaramente indicativi di un comportamento abituale, a prescindere dalla loro concreta punibilità.

Causa di non punibilità per tenuità del fatto, rilevanza dei reati prescritti

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 32857 del 7 settembre 2022, pronunciata in rigetto del ricorso promosso da un imputato, contro la decisione confermativa della sua penale responsabilità.

Nella decisione di secondo grado, in particolare, era stata dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alle violazioni commesse in epoca più remota, perché il reato si era estinto per intervenuta prescrizione ed era stata, quindi, rideterminata la pena per la residua violazione da ultimo commessa.

L'imputato si era rivolto alla Suprema corte deducendo, tra i motivi, il vizio di motivazione in relazione all'episodio più recente, essendo applicabile - secondo la sua difesa - la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., un volta dichiarati estinti per prescrizioni i reati precedentemente commessi.

I giudici di Piazza Cavour hanno giudicato la predetta impugnazione come inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi.

Secondo il Collegio di legittimità, infatti, era corretto che la Corte di merito avesse correttamente valutato, per ritenere la non abitualità della condotta, le pregresse e numerose violazioni dichiarate estinte per prescrizione.

Poiché la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non elide le conseguenze penali della condanna - a differenza, ad esempio, dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ovvero dichiarata ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. - "il giudice può e deve tener conto, per verificare la sussistenza del necessario requisito della non abitualità del comportamento, di analoghe condotte, integranti il reato in relazione al quale viene chiesta l'applicazione della causa di non punibilità in esame, che siano state dichiarate prescritte nell'ambito del medesimo processo", così come era avvenuto nel caso in esame.

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