Reati tributari. I beni delle grandi società sfuggono alla confisca per equivalente

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Una complessa operazione di frode fiscale messa in atto dai vertici di una grande società non produce effetti diretti sul patrimonio della stessa. Tanto più sono grandi le dimensioni della società tanto più questa non può essere chiamata a rispondere con il suo patrimonio per i reati tributari compiuti dal vertice aziendale nel suo interesse. Ne deriva che le grandi imprese non possono essere assoggettate a responsabilità amministrativa degli enti e nemmeno a responsabilità penale per la frode fiscale commessa in loro favore dall'amministratore delegato.

A precisarlo la sentenza n. 1256 della terza sezione penale della Corte di Cassazione, depositata in data 10 gennaio 2013.

La Cassazione non approfondisce il discorso riguardante il procedimento a carico delle persone fisiche, se non per ribadire la gravità dei fatti messi in atto dagli indagati, che, in rappresentanza dell’ente, hanno perpetuato la frode ai danni dell’Erario.

Ciò che, invece, i giudici di legittimità hanno voluto esaminare è il discorso relativo alla possibilità di applicare il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni di una società non solo nell’ipotesi che la stessa sia stata creata al fine di assecondare lo scopo fraudolento dell’indagato e così farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali messi in atto.

La Corte, richiamando le ultime pronunce sull’argomento, ha ribadito come i reati tributari non rientrano tra quelli per i quali è prevista la misura cautelare della confisca ai sensi del Dlgs n. 231/2001. Possibilità, inoltre, esclusa anche da ogni altra previsione normativa.

Da qui la conclusione che i beni aziendali delle grandi società sfuggono alla confisca, anche nella forma per equivalente, a meno che la società stessa non sia stata usata esclusivamente come schermo per lasciare agire indisturbati i vertici nelle loro manovre di evasione fiscale personale. Solo nel caso di società con dimensioni ridotte, tali che il contributo della persona fisica non ne può cambiare la natura, la confisca è applicabile.
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