Reato di sottrazione fraudolenta: niente sequestro senza debito tributario

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Reato di sottrazione fraudolenta: niente sequestro senza debito tributario

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo che si configura solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale, anche se non ancora definitivo, ma pur sempre esistente.

E' stato annullato, con rinvio, il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP in relazione al reato di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 74/2000, contestato a due indagati (padre e figlia).

Questi ultimi erano accusati di aver effettuato alienazioni simulate di immobili, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute in riferimento a due annualità.

Dopo che il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare, gli stessi si erano rivolti alla Suprema corte, deducendo violazione di legge ed apparenza della motivazione.

Doglianza, questa, che gli Ermellini hanno giudicato fondata, atteso che la motivazione della decisione di merito risultava meramente apparente, non affrontando le questioni specificamente sollevate con l'impugnazione.

Credito erariale rilevante per l'integrazione del reato

Con sentenza n. 15239 del 20 aprile 2022, la Corte di cassazione ha ricordato, in primo luogo, che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo solo all'astratta configurabilità del reato, dovendo tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione che emerge dagli elementi forniti dalle parti.

E nella vicenda esaminata, l'analisi del Tribunale del riesame non risultava adeguata alle risultanze degli atti, visto che era stata rilevata la permanenza del debito tributario senza specificare perché e di che tipo di debito si trattasse.

Non era stata presa adeguatamente in considerazione, per come invece rilevata dai ricorrenti, l'esistenza di una sentenza di assoluzione, definitiva, dal reato di omessa dichiarazione, reato indicato sia nella richiesta del PM che nel decreto di sequestro del Gip come presupposto logico del delitto di sottrazione fraudolenta.

L'assoluzione dal reato di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 comportava, certamente, l'assenza di un debito tributario della persona fisica, debito che avrebbe potuto permanere per la società amministrata da uno dei due indagati, in presenza di accertamento di diversi rapporti che, però, non erano stati assolutamente specificati nel testo dell'ordinanza.

Per la Corte, solo se fosse stato ancora esistente un debito fiscale personale, sarebbe stato configurabile, sotto il profilo del fumus, il reato di sottrazione fraudolenta, in presenza di superamento della soglia prevista.

Il debito fiscale in accertamento, però, riguardava la società ed era ancora in contestazione presso la competente giurisdizione tributaria.

Il reato di cui all'art. 11 del Decreto citato - ha evidenziato, sul punto, la Cassazione - si configura "solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale, anche se non ancora definitivo, ma pur sempre esistente".

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto in oggetto è reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione - in tutto o in parte - di cartelle esattoriali, ma è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente.

Ciò posto, "la verifica del superamento della soglia di punibilità (superiore a cinquantamila euro) va effettuata al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento, senza tener conto degli interessi e somme aggiuntive successivamente maturate".

In definitiva, la condotta fraudolenta deve essere intenzionalmente finalizzata a sottrarsi al pagamento delle imposte e, se manca il debito fiscale, essa non può ritenersi configurabile.

L'ordinanza impugnata, quindi, in cui mancava qualsiasi analisi sulla sussistenza del debito fiscale per la persona fisica, in relazione alla posizione della società di cui la stessa era amministratrice, è stata annullata, con rinvio per un nuovo esame di merito.

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