Recidiva come aggravante facoltativa. Se viene esclusa ok al patteggiamento

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Con sentenza n. 35738 del 5 ottobre 2010, le Sezioni unite penali di Cassazione si sono occupate di recidiva e patteggiamento sottolineando come la prima, quale circostanza aggravante “facoltativa”, non precluda la possibilità, per il giudice che decide di escluderla nonostante un certificato penale con più reati, di procedere al rito alternativo. 

E' infatti l'organo giudicante a dover verificare, in concreto, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprolevolezza e pericolosità dell'imputato valutando non solo il certificato penale, anche la natura degli eventuali reati commessi, il tipo di devianza di cui sono segno, la qualità dei comportamenti, il margine di offensività, l'eventuale occasionalità della ricaduta. 

Dalla decisione di esclusione della recidiva – sottolinea la Corte di legittimità - deriva “la sua ininfluenza non solo sulla determinazione della pena ma anche sugli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 69 c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'articolo 81 c.p., dall'inibizione all'accesso al patteggiamento allargato ed alla relativa riduzione premiale di cui all'articolo 444 c.p.p.”.
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