Reddito di libertà aumentato da 500 euro a 530 euro mensili
Pubblicato il 15 dicembre 2025
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Con il decreto del 17 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, dà attuazione all’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Il decreto interviene sul Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, con una duplice finalità: da un lato, definire i criteri di riparto delle ulteriori risorse stanziate dalla legge di bilancio; dall’altro, incrementare l’importo mensile del beneficio, al fine di rafforzare l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne beneficiarie.
Contenuto e finalità del decreto
Il decreto del 17 settembre 2025 disciplina l’utilizzo delle risorse aggiuntive pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, stanziate dalla legge di Bilancio 2025 per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinato al finanziamento del Reddito di libertà.
Tali risorse sono finalizzate a:
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rafforzare la misura di sostegno economico alle donne vittime di violenza;
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favorire percorsi di autonomia e di uscita dalla condizione di violenza e vulnerabilità;
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garantire continuità e uniformità nell’erogazione del beneficio sull’intero territorio nazionale, con esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono autonomamente secondo i rispettivi statuti speciali.
Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse
L’articolo 1 stabilisce che:
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le risorse aggiuntive previste dall’art. 1, comma 222, della legge n. 207/2024, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, sono ripartite secondo i criteri già definiti dal decreto del 2 dicembre 2024;
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il riparto avviene sulla base della Tabella 1, allegata al decreto, che ne costituisce parte integrante;
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una volta disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, le risorse sono trasferite all’INPS, soggetto incaricato dell’erogazione del beneficio;
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per l’annualità 2025, il trasferimento delle risorse all’INPS avviene entro trenta giorni dalla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo;
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l’utilizzo delle risorse deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del 2 dicembre 2024.
NOTA BENE: Nel decreto si precisa che, ai fini del riparto delle risorse destinate al Reddito di libertà, non sono ricomprese le Province autonome di Trento e di Bolzano. L’esclusione discende dall’applicazione dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e dai successivi chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dal fatto che le Province autonome provvedono autonomamente alle finalità del Reddito di libertà ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Modifica dell’importo del Reddito di libertà
L’articolo 2 introduce una modifica sostanziale al decreto del 2 dicembre 2024, incrementando l’importo del beneficio economico. In particolare:
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all’articolo 3, comma 1, del decreto del 2 dicembre 2024, l’importo massimo mensile del Reddito di libertà viene aumentato da 500 euro a 530 euro;
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resta invariata la durata massima del beneficio, pari a 12 mensilità.
L’incremento è finalizzato a rendere più incisivo il sostegno economico, in coerenza con l’obiettivo di garantire una maggiore autonomia finanziaria alle donne vittime di violenza.
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