Regolamento ferroviario sul pronto soccorso aziendale: modifiche

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025, e in vigore dal 25 ottobre 2025, il decreto ministeriale 4 agosto 2025, n. 152 segna un passaggio fondamentale nel processo di aggiornamento del quadro normativo sulla sicurezza e sul pronto soccorso aziendale in ambito ferroviario.

Il provvedimento modifica e integra il D.M. 24 gennaio 2011, n. 19, recante il regolamento di applicazione nel settore ferroviario del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 relativo all’organizzazione del pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).

L’intervento normativo si inserisce in un contesto di progressiva armonizzazione tra la disciplina nazionale e le disposizioni europee in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, al fine di garantire standard uniformi di tutela dei lavoratori e dell’utenza su tutto il territorio dell’Unione.

La modifica al D.M. n. 19/2011 recepisce infatti le richieste formulate dalla commissione europea e le osservazioni tecniche dell’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (ERA), rafforzando l’integrazione tra le procedure di pronto soccorso e i sistemi di gestione della sicurezza già previsti per le imprese e i gestori ferroviari.

In termini operativi, il nuovo decreto mira a migliorare la tempestività degli interventi di emergenza, introducendo l’obbligo di utilizzare dispositivi e strumenti tecnologici conformi alle specifiche tecniche europee di interoperabilità e promuovendo l’allineamento delle prassi nazionali ai più recenti orientamenti comunitari in tema di sicurezza del trasporto ferroviario.

Riferimenti legislativi

Il D.M. n. 152/2025 trova fondamento e coerenza all’interno di un articolato sistema normativo che disciplina la sicurezza del lavoro e l’organizzazione del pronto soccorso nei diversi contesti produttivi, con specifica attenzione al settore ferroviario.

  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare l’articolo 45, che attribuisce ai decreti ministeriali la competenza di definire le modalità di applicazione del pronto soccorso aziendale nei settori caratterizzati da particolari rischi, come quello ferroviario.
  • Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, che stabilisce l’obbligo per le aziende di predisporre misure di primo intervento in caso di infortunio o malore, nonché i criteri di classificazione delle imprese in base al rischio.
  • Decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, che per la prima volta ha adattato le disposizioni generali del D.M. 388/2003 alle specificità del trasporto ferroviario, individuando procedure operative e obblighi formativi specifici per le imprese del settore.
  • Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, che introduce il concetto di sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System, SMS), al quale devono conformarsi tutte le imprese ferroviarie e i gestori di infrastruttura.
  • Regolamento (UE) 2019/773 della Commissione Europea relativo alla specificazione tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico”, che definisce i requisiti tecnici per l’interoperabilità del sistema ferroviario nell’Unione europea e abroga la decisione 2012/757/UE. Questo regolamento è il punto di riferimento per l’introduzione di dispositivi tecnologici destinati a garantire la sicurezza operativa e la gestione delle emergenze.

Perché un nuovo decreto

Il D.M. 152/2025 nasce da precise richieste di adeguamento da parte delle istituzioni europee, volte ad assicurare una piena conformità del sistema ferroviario italiano alle direttive e ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza.

1. Decisione di esecuzione C(2024) 4976 final della commissione europea

Con questa decisione, notificata all’Italia il 18 luglio 2024, la commissione europea ha imposto la modifica del D.M. 24 gennaio 2011, n. 19 entro un termine di dodici mesi. L’intervento era necessario per correggere alcune disposizioni non pienamente conformi alle direttive europee sulla sicurezza ferroviaria (UE 2016/798) e alle norme di interoperabilità, in particolare quelle concernenti l’organizzazione delle procedure di emergenza e la gestione dei rischi legati al trasporto ferroviario.

2. Parere tecnico dell’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (ERA)

Già con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno 2022, l’ERA aveva espresso un parere negativo su alcune parti del D.M. n. 19/2011, ritenendo che le disposizioni nazionali non rispecchiassero pienamente i principi di interoperabilità e di uniformità richiesti dal quadro europeo. L’Agenzia ha inoltre evidenziato la necessità di introdurre dispositivi tecnologici di sicurezza in grado di garantire la rapida attivazione del pronto soccorso e l’arresto tempestivo dei convogli in caso di emergenza.

3. Recepimento delle modifiche della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)

Il decreto tiene conto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 214/2023, che ha modificato l’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008. Tali modifiche hanno ampliato le competenze ministeriali nella definizione delle modalità di applicazione del pronto soccorso aziendale nei settori specifici, consentendo di aggiornare le norme in coerenza con l’evoluzione tecnologica e con gli standard di sicurezza europei.

L’importanza del D.M. 152/2025 risiede dunque nella propria duplice finalità: da un lato, aggiornare un quadro normativo ormai risalente (D.M. 19/2011), dall’altro, potenziare la capacità del sistema ferroviario nazionale di rispondere con efficacia alle emergenze.

Attraverso l’integrazione dei sistemi di gestione della sicurezza (SGS) con le procedure di pronto soccorso e l’introduzione di strumenti tecnologici interoperabili, il decreto contribuisce a rafforzare il principio di sicurezza integrata nel settore ferroviario, in linea con le politiche europee e con gli standard internazionali di sicurezza dei trasporti.

Le novità

L’intervento normativo si inserisce in un più ampio processo di armonizzazione tra la disciplina nazionale e le disposizioni europee in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, previsto dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dal Regolamento (UE) 2019/773.

Le novità introdotte dal D.M. 152/2025 si articolano principalmente su tre direttrici:

  1. adeguamento delle procedure di pronto soccorso ai Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura;
  2. aggiornamento terminologico e il coordinamento normativo per garantire coerenza con la normativa europea;
  3. introduzione di nuove tecnologie di sicurezza per la gestione automatizzata delle emergenze e l’arresto tempestivo dei convogli.

Adeguamento ai Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto riguarda l’obbligo, per le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura, di predisporre le proprie procedure di pronto soccorso in conformità ai Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS), come definiti dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Tale articolo stabilisce che ogni impresa ferroviaria e ogni gestore d’infrastruttura deve adottare un sistema di gestione della sicurezza volto a garantire il controllo dei rischi derivanti dall’attività di trasporto, assicurando il rispetto delle norme tecniche, operative e organizzative emanate a livello nazionale ed europeo.

Con il D.M. 152/2025, le procedure di pronto soccorso non vengono più concepite come misure isolate, ma diventano parte integrante del sistema di sicurezza complessivo dell’impresa ferroviaria.
In pratica, ciò comporta che:

  • le procedure di emergenza devono essere coerenti con la struttura e i processi del sistema di gestione della sicurezza aziendale;
  • l’organizzazione del pronto soccorso deve essere inclusa nel ciclo di valutazione e gestione dei rischi previsto dal SGS;
  • il personale addetto al pronto soccorso deve ricevere una formazione coerente con i protocolli di sicurezza ferroviaria europei.

Dal punto di vista operativo, questa integrazione rafforza la tracciabilità e la standardizzazione delle procedure, elementi chiave per garantire un livello uniforme di sicurezza in tutti i segmenti del sistema ferroviario nazionale, anche in coerenza con i requisiti dell’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (ERA).

Aggiornamento terminologico e coordinamento normativo

Il D.M. 152/2025 interviene anche sul piano linguistico e formale, introducendo modifiche terminologiche all’articolo 4, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2011, n. 19.

Tali modifiche, sebbene apparentemente marginali, hanno una valenza tecnica rilevante poiché mirano a uniformare il linguaggio giuridico e tecnico nazionale alle definizioni utilizzate nei regolamenti e nelle direttive dell’Unione europea.

Le principali sostituzioni riguardano:

  • la sostituzione dell’espressione “per ciascun punto della” con “lungo la”, in riferimento alla dislocazione delle postazioni di pronto soccorso lungo le tratte ferroviarie, al fine di garantire maggiore chiarezza e coerenza con la terminologia tecnica del Regolamento (UE) 2019/773;
  • la sostituzione di “nei tempi più rapidi possibili anche per” con “incluso”, volta a semplificare la formulazione e a migliorare la precisione giuridica del testo.

Questo intervento lessicale si inserisce in un quadro più ampio di coordinamento normativo, volto ad assicurare una corrispondenza terminologica tra la normativa italiana e quella comunitaria in materia di sicurezza ferroviaria e gestione delle emergenze.

L’uniformità linguistica, infatti, non ha solo una funzione estetica o formale, ma è fondamentale per:

  • favorire l’interoperabilità dei sistemi di sicurezza tra diversi operatori ferroviari europei;
  • ridurre i margini interpretativi delle disposizioni tecniche e operative;
  • garantire una maggiore certezza applicativa per le imprese e per gli organi di controllo.

Introduzione di tecnologie di sicurezza avanzate

L’aspetto più innovativo del D.M. 152/2025 è però senza dubbio l’introduzione di dispositivi e strumenti tecnologici avanzati destinati a migliorare la gestione delle emergenze e ad accrescere la sicurezza operativa dei convogli.

Il decreto prevede due categorie principali di tecnologie.

Dispositivi per l’arresto tempestivo dei convogli

Le nuove disposizioni impongono l’adozione di dispositivi tecnologici capaci di garantire il tempestivo arresto della marcia del convoglio in caso di emergenza.

Tali strumenti devono essere progettati e installati in conformità con le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773, che definisce i requisiti tecnici del sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario europeo.

L’introduzione di questi dispositivi ha un duplice obiettivo:

  1. Ridurre il rischio di collisioni o incidenti derivanti da eventi improvvisi, come malori del personale o guasti ai sistemi di controllo;
  2. Rendere più efficace la risposta di emergenza, consentendo l’attivazione immediata del pronto soccorso e delle squadre di intervento.

Dal punto di vista operativo, le imprese ferroviarie dovranno:

  • verificare la compatibilità tecnica dei propri mezzi con i nuovi sistemi di arresto;
  • aggiornare le procedure di manutenzione e di controllo periodico;
  • formare il personale sull’utilizzo dei nuovi dispositivi di sicurezza.

Questa misura risponde direttamente alle osservazioni della Commissione Europea e dell’ERA, che avevano sottolineato la necessità di una maggiore integrazione tecnologica tra sistemi di sicurezza e infrastrutture ferroviarie.

Richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso

Un’ulteriore innovazione introdotta dal D.M. 152/2025 è la possibilità di utilizzare dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscano la richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso. Si tratta di apparecchiature che, in caso di incidente o emergenza sanitaria, trasmettono in tempo reale un segnale automatico di allerta ai centri di controllo e alle unità di pronto intervento.

Questi sistemi devono essere:

  • installati nel rispetto della normativa europea applicabile, in particolare per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza funzionale e la protezione dei dati;
  • collegati ai centri operativi ferroviari per garantire la ricezione immediata delle segnalazioni e la conseguente attivazione delle procedure di soccorso.

L’obiettivo è quello di eliminare i ritardi nella comunicazione delle emergenze, soprattutto nei casi in cui il personale non sia in grado di attivare manualmente la richiesta di aiuto.

Tali dispositivi rappresentano quindi un importante passo avanti nella digitalizzazione dei sistemi di sicurezza ferroviaria, in linea con la strategia europea di transizione tecnologica del settore dei trasporti.

Cosa cambia per le imprese ferroviarie

Le modifiche introdotte dal decreto non rappresentano un semplice adeguamento formale, ma impongono una vera e propria revisione organizzativa e tecnica dei sistemi di gestione della sicurezza (SGS) già certificati, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti previsti dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dal Regolamento (UE) 2019/773.

In questa prospettiva, l’impatto operativo si articola su due direttrici principali:

  1. l’adeguamento e l’aggiornamento delle procedure interne;
  2. l’integrazione tecnologica e l’interoperabilità dei dispositivi di sicurezza.

Adeguamento delle procedure interne

Il D.M. 152/2025 stabilisce l’obbligo, per tutte le imprese ferroviarie e per i gestori di infrastruttura, di aggiornare le procedure di pronto soccorso aziendale affinché siano pienamente coerenti con i rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).

Questo significa che le aziende del settore devono procedere a una revisione approfondita della propria documentazione interna, delle istruzioni operative e dei protocolli di intervento, in modo da assicurare l’allineamento alle nuove disposizioni ministeriali.

Principali attività richieste:

  • aggiornamento delle valutazioni dei rischi: ogni impresa dovrà riesaminare le proprie analisi di rischio, includendo scenari specifici legati alle emergenze sanitarie e operative che possono verificarsi durante l’esercizio ferroviario;
  • revisione dei piani di emergenza e dei protocolli di pronto soccorso: i piani esistenti dovranno essere modificati per integrare i nuovi requisiti di tempestività e interoperabilità previsti dal decreto;
  • formazione del personale: il personale addetto al pronto soccorso e alla sicurezza dovrà essere formato secondo i nuovi standard, con corsi mirati alla gestione delle emergenze in ambito ferroviario e all’uso dei dispositivi tecnologici introdotti dal D.M. 152/2025;
  • verifica della conformità dei sistemi SGS: le imprese dovranno garantire che il proprio SGS includa anche le procedure aggiornate di pronto soccorso e che queste siano sottoposte a periodiche verifiche interne e audit di sicurezza.

L’integrazione tra pronto soccorso e sistema di gestione della sicurezza rappresenta una novità sostanziale rispetto al passato. Non si tratta più di due ambiti separati (sanitario e operativo), ma di un unico sistema integrato di sicurezza aziendale, in cui la gestione dell’emergenza sanitaria è parte del più ampio ciclo di controllo e prevenzione dei rischi ferroviari.

Inoltre, le imprese dovranno assicurare che le nuove procedure siano documentate, tracciabili e monitorabili, conformemente alle norme di certificazione europee in materia di sicurezza ferroviaria (EN ISO 45001 e norme ERA).

Aspetti di interoperabilità e sicurezza

L’altro asse portante del D.M. 152/2025 riguarda il rafforzamento dell’interoperabilità dei dispositivi di sicurezza e la loro integrazione nei sistemi tecnologici esistenti.

Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che i dispositivi di pronto soccorso e di arresto automatico dei convogli siano conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) contenute nel Regolamento (UE) 2019/773, che disciplina il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario europeo.

Nel contesto ferroviario europeo, il concetto di interoperabilità si riferisce alla capacità dei diversi sistemi tecnici, operativi e organizzativi di collaborare in modo armonico e compatibile lungo tutte le reti dell’Unione.

Ciò implica che le apparecchiature di sicurezza e i sistemi di emergenza installati sui treni e nelle infrastrutture italiane devono essere compatibili con quelli utilizzati negli altri Stati membri, garantendo:

  • la continuità operativa dei convogli transfrontalieri;
  • la coerenza delle procedure di emergenza in caso di incidente o guasto;
  • la scalabilità e la tracciabilità dei dati di sicurezza raccolti attraverso i sistemi tecnologici di bordo e di terra.

Riassumendo

Ambito di intervento

Descrizione operativa

Obblighi per le imprese ferroviarie

Riferimenti normativi principali

Aggiornamento delle procedure interne

Revisione delle procedure di pronto soccorso aziendale per integrarle nei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS).

- Aggiornare i piani di emergenza e i protocolli operativi.
- Rivedere la valutazione dei rischi aziendali.
- Garantire la tracciabilità e il monitoraggio delle procedure aggiornate.
- Formare il personale su sicurezza e gestione delle emergenze ferroviarie.

D.M. 152/2025, art. 1
D.M. 24 gennaio 2011, n. 19, art. 4
D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50, art. 8

Integrazione con i sistemi SGS esistenti

Allineamento tra le misure di pronto soccorso e i processi previsti dai sistemi di gestione della sicurezza aziendali.

- Inserire le procedure di pronto soccorso nel ciclo di controllo del SGS.
- Eseguire audit periodici per verificarne l’efficacia.
- Documentare le attività di aggiornamento per la certificazione.

D.Lgs. 50/2019, art. 8
Regolamento (UE) 2016/798
Standard EN ISO 45001

Formazione e competenze

Aggiornamento formativo del personale addetto alla sicurezza ferroviaria.

- Implementare corsi di aggiornamento tecnico-operativo.
- Integrare moduli specifici su dispositivi automatici di emergenza.
- Garantire la qualificazione degli operatori secondo standard europei.

D.M. 15 luglio 2003, n. 388
D.Lgs. 81/2008, art. 45

Dispositivi per l’arresto tempestivo dei convogli

Introduzione di sistemi tecnologici per l’arresto automatico in caso di emergenza.

- Installare dispositivi conformi al Regolamento (UE) 2019/773.
- Verificare compatibilità con infrastrutture e sistemi di bordo.
- Effettuare test periodici di efficienza.

Regolamento (UE) 2019/773
ERA Technical Opinion n. 2022-4

Richiesta automatica di pronto soccorso

Sistemi di allerta automatica in caso di incidente o emergenza sanitaria.

- Installare dispositivi certificati CE conformi alle norme europee.
- Collegare i sistemi ai centri operativi ferroviari.
- Garantire la trasmissione immediata dei dati di emergenza.

D.M. 152/2025, art. 1, lett. b)
Regolamento (UE) 2019/773

Interoperabilità e coordinamento tecnologico

Integrazione dei sistemi tecnologici tra operatori e gestori infrastrutturali per garantire uniformità europea.

- Verificare compatibilità tecnica dei dispositivi installati.
- Coordinare le procedure di emergenza con gestori di infrastruttura.
- Garantire interoperabilità tra treni, reti e centrali di controllo.

Regolamento (UE) 2019/773
Direttiva (UE) 2016/798
Legge 30 dicembre 2023, n. 214

Monitoraggio e verifiche

Controllo periodico del rispetto delle nuove disposizioni.

- Sottoporsi ai controlli dell’ANSFISA.
- Presentare documentazione di conformità.
- Implementare sistemi di monitoraggio digitale per la sicurezza.

D.M. 152/2025, art. 2
D.Lgs. 81/2008
ANSFISA – Linee guida 2025

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