Regolarizzazione delle cripto-attività entro il 30 novembre
Pubblicato il 28 settembre 2023
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Con il provvedimento 290480/E/2023 è stato approvato il modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 197/2022, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della relativa documentazione probatoria. La procedura di regolarizzazione può essere presentata dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 167/1990 convertito, ossia, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir residenti in Italia.
Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute (comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking), detenute entro il 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse cripto-attività realizzati entro 31.12.2021 la cui indicazione è stata omessa nella dichiarazione annuale dei redditi. La regolarizzazione, in particolare, è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.
Nello specifico, la procedura prevede:
- la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
- il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
- il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
Ambito di applicazione
Possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta:
- sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex articolo 4, comma 1, del D.L. 167/1990;
- sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.
In particolare, la richiesta può essere presentata dai contribuenti che:
• intendono regolarizzare l’omessa compilazione, anche parziale, del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione alle “cripto-valute” detenute fino al 31.12.2021, attraverso la presentazione dell’istanza (indicando il valore delle cripto-valute possedute in ciascun periodo d’imposta) e mediante il versamento delle sanzioni per l’omessa indicazione ex articolo 4 del D.L. 167/1990 nella misura dello 0,5% per ciascun anno del valore delle cripto-valute non dichiarate al termine del periodo e/o alla data di cessione;
ATTENZIONE: Il pagamento della somma nella misura dello 0,5% per l’omessa compilazione del quadro RW comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990.
- intendono regolarizzare l’omessa dichiarazione, anche parziale, dei redditi realizzati nel periodo di riferimento derivanti da “cripto-attività”, incluse le cripto-valute, attraverso la presentazione dell'istanza (indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta) e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle cripto attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
NOTA BENE: Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle cripto-attività. Tale pagamento comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.
Pertanto, nel caso in cui si intende regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi realizzati nel periodo di riferimento, la procedura prevede il pagamento:
- di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività cui si riferiscono i redditi omessi.
- unitamente ad una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno.
La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della “dimostrazione” della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale.
A tal fine il contribuente allega al modello:
- una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria;
- unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
Pertanto, è a cura del contribuente, l’onere di dimostrare la provenienza lecita delle cripto-attività. A titolo esemplificativo e non tassativo, si potrà considerare la seguente documentazione probatoria:
Esemplificazioni documentazione probatoria |
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Quanto al profilo temporale, nel presupposto che le cripto-attività vadano considerate investimenti “detenuti” in paesi white list (nell’ambito del quadro RW non va indicato il paese “di detenzione”, non trovando così applicazione il raddoppio dei termini previsto per la detenzione degli investimenti in paesi non collaborativi), l’istituto interessa, in generale, le annualità dal 2017 al 2021, mentre per il periodo d’imposta 2016 lo stesso dovrebbe riguardare il solo caso di modello Redditi PF o 730 omesso.
Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello allegato al provvedimento 290480/2023, firmato digitalmente, unitamente alla quietanza di versamento effettuato mediante F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al citato provvedimento.
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza. La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all’indirizzo PEC della Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
Nel caso in cui l’istanza sia inviata da un professionista, lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale. Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria, presentando, entro il termine del 30 novembre, una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
Termini e modalità di pagamento
Il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24 senza la possibilità di operare la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-attività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.
Con la risoluzione 50/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva dovuta sui redditi oggetto dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e per il versamento della sanzione ridotta relativa all’omessa indicazione di cui all’articolo 4, co. 1, del D.L. 167/1990. Ai fini del versamento, tramite il modello di versamento “F24 -Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
1718 |
“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”; |
1719 |
“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197-Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”. |
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo su indicati;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.
Si noti che la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia la necessità di rettificare/integrare una richiesta già presentata si dovrà presentare, sempre nel termine del 30.11.2023 una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
Perfezionamento della procedura
La procedura si perfeziona con l’invio del modello (seguendo le precise modalità indicate nel provvedimento) e il pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 novembre 2023.
In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.
Compilazione del modello
In generale, il modello per l’istanza di regolarizzazione si compone di due parti. La prima, generale, in cui indicare i consueti dati anagrafici del contribuente e del professionista abilitato, eventualmente intervenuto nella predisposizione del modello. La seconda, suddivisa in 5 Sezioni e propedeutica alla liquidazione degli importi dovuti. In particolare, nell’ambito della seconda parte del modello:
- la Sezione I è dedicata all’indicazione dei codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con le cripto-attività detenute, in relazione alle quali si intende avvalere della procedura di regolarizzazione;
- la Sezione II è destinata all’indicazione dei dati rilevanti per la determinazione del valore delle cripto-attività. Nello specifico vanno inserite, per ciascun anno d’imposta, le seguenti informazioni:
Col. |
Ipotesi di compilazione |
Cosa indicare |
“1” |
Cessione avvenuta in corso d’anno |
Controvalore in euro delle cripto-valute al momento del realizzo, il quale è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute |
“2” |
Cripto-attività ancora in carico a fine anno |
Per ciascun anno d’imposta, controvalore in euro delle cripto-valute detenute al termine del periodo, determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-valute in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione |
“3” |
Cessione avvenuta in corso d’anno |
Controvalore in euro delle cripto-valute al momento del realizzo, il quale è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute |
“4” |
Cripto-attività ancora in carico a fine anno |
Per ciascun anno, controvalore in euro delle cripto-valute detenute al termine del periodo, il quale è determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-valute in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione |
- nella sezione III i soggetti che intendono accedere alla regolarizzazione devono indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, calcolata nella misura del 3,5% sulla somma dei valori indicati nella Sezione II;
- la sezione IV è dedicata ai contribuenti che intendono regolarizzare l’omessa indicazione delle cripto-valute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, barrando la casella “Violazioni monitoraggio fiscale”. In particolare, i soggetti che intendono accedere alla procedura di regolarizzazione devono indicare, nella colonna 1, l’ammontare della sanzione pari allo 0,5%, per ciascun anno del valore delle cripto-valute non dichiarate, pari alla somma dei valori indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 della Sezione II.
ATTENZIONE: Il contribuente che ha omesso di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le cripto-valute nonché i redditi derivanti dalle stesse, deve compilare le Sezioni II, III e IV.
- nella sezione V devono essere riportati gli estremi di versamento delle imposte e delle sanzioni dovute ai fini della regolarizzazione. Di conseguenza, il termine ultimo per il versamento è necessariamente il 30.11.2023, data entro la quale il modello di istanza deve essere trasmesso a mezzo PEC, completo degli estremi di versamento. Resta consigliato anticipare di qualche giorno il versamento al fine di accertare la disponibilità del dato in sede di compilazione e trasmissione del modello.
Esempio
Un contribuente ha detenuto Bitcoin nel triennio 2019 -2021 senza riportare i relativi valori nei quadri RW delle rispettive dichiarazioni dei redditi. Supponendo per semplicità che le cripto non abbiano prodotto redditi, ai fini della sanatoria si dovranno versare quanto segue:
Anno |
Importo cripto |
Aliquota |
Versamento |
2019 |
20.000 |
0,5% |
€ 100 |
2020 |
25.000 |
0,5% |
€ 125 |
2021 |
40.000 |
0,5% |
€ 200 |
TOTALE |
|
|
€ 425 |
Supponendo che il versamento con F24 sia avvenuto il 30.09, la compilazione del modello sarà la seguente:
Relazione di accompagnamento
Come anticipato, contestualmente all’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, completo in ogni sua parte, deve essere trasmessa un’apposita relazione illustrativa, strutturata nelle seguenti sezioni:
1 “INTRODUZIONE” In tale sezione il richiedente fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di regolarizzazione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare, dovranno essere chiariti gli anni interessati dalla regolarizzazione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno. |
2 “PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE” In tale sezione va inserito un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello. |
3 “SOGGETTI COLLEGATI” In tale sezione vanno fornite le informazioni rispetto agli eventuali soggetti collegati, indicati nella Sezione I del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività. |
4 “CRIPTO-ATTIVITÀ” In tale sezione va dettagliato in maniera analitica il valore complessivo delle cripto-valute e delle altre cripto-attività indicato alle colonne 1, 2, 3 e 4 della Sezione II del Modello, con indicazione di quelle detenute alla data del 31.12 e/o cedute nel corso del periodo d’imposta. Per facilitare la ricostruzione del valore indicato nella suddetta Sezione II dovrà essere predisposto un apposito prospetto in cui indicare, separatamente per tipologia, il valore delle cripto-attività al momento di ogni singolo realizzo o alla data del 31.12, se ancora detenute a tale data. |
Si evidenzia che la relazione illustrativa:
- non deve essere obbligatoriamente predisposta seguendo esattamente lo schema sopra riportato;
- deve però contenere in ogni caso almeno le informazioni sovra riportate.
Trasmissione via PEC
Secondo quanto precisato dall’Allegato 4 al Provvedimento 7.08.2023 la documentazione prevista (istanza firmata digitalmente, modello F24 Elide, relazione di accompagnamento e documentazione probatoria), deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della DRE competente per domicilio fiscale del contribuente, relativamente all’ultimo anno di imposta interessato dalla regolarizzazione.
Ove l’istanza venga inviata tramite professionista, lo stesso dovrà rilasciare al contribuente copia dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.
Sotto il profilo operativo vanno osservate precise modalità di indicazione dell’oggetto, prestando attenzione nel caso in cui si superino i limiti massimi (100 Mb) di dimensione del messaggio.
Qualora la documentazione da trasmettere fosse maggiore dei limiti indicati, si dovrà procedere ad invii multipli di messaggi di posta elettronica certificata. Inoltre, la PEC di trasmissione dell’istanza, della quietanza di versamento, della relazione di accompagnamento e della documentazione dovrà necessariamente contenere nell’oggetto, separati da un trattino “_”, il riferimento alla regolarizzazione delle cripto-attività e il codice fiscale del soggetto richiedente; nel caso di invio “multiplo”, il numero progressivo dell’invio rispetto al numero totale delle e-mail di posta elettronica certificata da inviare (ad esempio 1 di 4), come segue: Regolarizzazione_cripto_CODICEFISCALE_1_4.
Elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti |
|
Abruzzo |
dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Basilicata |
dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Bolzano |
dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Calabria |
dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Campania |
dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Emilia-Romagna |
dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Friuli Venezia Giulia |
dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Lazio |
dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Liguria |
dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Lombardia |
dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Marche |
dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Molise |
dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Piemonte |
dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Puglia |
dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Sardegna |
dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Sicilia |
dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Toscana |
dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Trento |
dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Umbria |
dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Valle d’Aosta |
dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Veneto |
dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it |
Quadro Normativo |
- AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO N. 290480 DEL 7 AGOSTO 2023; - AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO; - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N.50/E DEL 9 AGOSTO 2023; - ARTICOLO 1, COMMI DA 138 A 142 DELLA L. 197/2022; |
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