Repressione abusi edilizi. Ordine di demolizione, atto vincolato

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Repressione abusi edilizi. Ordine di demolizione, atto vincolato

Niente comparazione interessi; basta enunciare i presupposti

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto non è configurabile alcun affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che non può di norma essere sanata dal mero trascorrere del tempo. Ne consegue che per l'adozione dell'ordine di demolizione, è sufficiente la enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e dell'applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.

E’ quanto enunciato dal Tar Campania, Sezione terza, respingendo il ricorso di un soggetto, che si era opposto all'ordine di demolizione da parte di un Comune per aver realizzato un opera in assenza di titolo abitativo. Lo stesso lamentava, tra l’altro, che la sanzione in tal caso applicabile avrebbe dovuta essere tutt'al più pecuniaria, in luogo del regime sanzionatorio di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Assenza permesso a costruire. Niente pena pecuniaria ma ordine di demolizione

Premette tuttavia il Collegio amministrativo, che il permesso a costruire ex cit. D.p.r. n. 380/2001 è richiesto non solo per le opere di nuova costruzione, ma anche per quelle che, come nel caso esaminato, comportino comunque una trasformazione del territorio non rientrante nella manutenzione ordinaria o straordinaria. E’ pertanto da escludere che la sanzione applicabile possa consistere in una mera pena pecuniaria, trattandosi nella specie di interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire; fattispecie per la quale è espressamente prevista, ex menzionato art. 31 D.p.r. 380/2001, l’ingiunzione di demolizione a carico del committente e/o proprietario.

Inottemperanza ordine di demolizione. Acquisizione al patrimonio comunale legittima

Tra le ulteriori censure, il ricorrente lamentava altresì come l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime – in caso di omessa esecuzione dell’ordine di demolizione – fosse illegittima.

Censura, anche questa, respinta dal Tar Campania, secondo cui, per l’appunto, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è un effetto automatico in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Né la specificazione dell'area di sedime può essere considerata elemento essenziale dell'ordine di demolizione ai fini della legittimità dell'atto.

L’istituto dell’acquisizione gratuita, si legge ancora nella sentenza n. 2748 del 24 maggio 2017 – in proposito sono state dichiarate infondate le sollevate questioni di incostituzionalità - assume carattere tipicamente sanzionatorio e non espropriativo, posto che il suo obiettivo non è di acquisire la disponibilità di un bene per motivi di pubblica utilità, quanto quello di porsi come misura di contrasto alle specifiche ipotesi di difformità degli interventi edilizi, a seguito dei quali il proprietario non abbia eseguito l’ordine di demolizione e di messa in pristino.

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