Accise: società responsabile anche in caso di frode del manager

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La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciata il 20 novembre 2025 nella causa C-570/24, affronta questioni di particolare rilievo in materia di accise e di determinazione del debitore dell’imposta in caso di irregolare svincolo di prodotti soggetti ad accisa.

La controversia trae origine dall’operato della società rumena, coinvolta in un procedimento relativo alla mancanza di una consistente quantità di alcole etilico detenuto in regime di sospensione d’accisa.

Nel contesto della causa, la Corte è stata chiamata a chiarire:

  • se una società che opera di fatto come depositario fiscale possa essere considerata debitore dell’accisa anche quando l’irregolarità sia attribuibile a un suo dipendente o amministratore;
  • se una sentenza penale che riconosce la responsabilità esclusiva dell’amministratore incida sulla validità dell’accertamento fiscale emesso nei confronti della società;
  • se il giudice tributario debba considerarsi vincolato dal giudicato penale ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione in materia di accise.

Attraverso l’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2008/118/CE, la Corte definisce in modo chiaro i principi che regolano la responsabilità oggettiva del depositario fiscale e il rapporto tra giudicato penale e obbligazioni tributarie armonizzate a livello europeo.

La decisione assume rilievo sia sul piano teorico sia nella prassi amministrativa e giudiziaria, poiché ribadisce l’autonomia del sistema fiscale dell’Unione e la sua prevalenza nell’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa.

Controversia: responsabilità per le obbligazioni fiscali

Una società rumena, attiva nella produzione di composti chimici, aveva ottenuto nel 2013 un’autorizzazione per effettuare sperimentazioni tecnologiche sulla produzione di alcole etilico in regime di sospensione d’accisa, sotto controllo doganale.

Nel corso di un controllo improvviso condotto il 12 novembre 2015, la polizia giudiziaria e le autorità doganali constatarono la mancanza di 21.909 litri di alcole etilico dagli stock aziendali, senza che la società fosse in grado di fornire spiegazioni.

Sulla base di tale mancanza, il 4 marzo 2016 l’amministrazione fiscale emise un avviso di accertamento a carico della società, imponendo accise e IVA. La ditta non impugnò l’atto e ottenne un piano di pagamento rateale.

Parallelamente, fu avviato un procedimento penale nei confronti dell’amministratore delegato, che l’8 agosto 2019 venne condannato per appropriazione indebita e evasione fiscale, avendo venduto per fini personali l’alcole mancante senza contabilizzarne il ricavo. Il giudice penale riconobbe che l’amministratore aveva agito nel solo interesse personale, escludendo ogni responsabilità civile della società. Tale conclusione fu confermata in appello nel 2020.

Sulla base di questa sentenza, il 14 luglio 2020 la società chiese alle autorità fiscali di dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento, ritenendolo affetto da errore grave. Le autorità però non si pronunciarono.

La società ricorse al giudice tributario, che nel 2021 annullò parzialmente l’avviso e ordinò la restituzione delle somme pagate. Entrambe le parti proposero appello.

I giudici, rilevando dubbi interpretativi sul debitore delle accise e sul rapporto tra giudicato penale e obbligazioni fiscali, decise di sospendere il procedimento e rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per una decisione pregiudiziale.

Identificazione del soggetto debitore di accisa

La Corte nella sentenza 20 novembre 2025 sulla causa C-570/24, stabilisce che una società che produce e detiene alcole etilico in regime di sospensione d’accisa, anche se non ancora formalmente riconosciuta come depositario autorizzato, deve essere considerata debitore dell’accisa quando viene riscontrata la mancanza di prodotto dai suoi stock.

Secondo la direttiva 2008/118/CE, il debitore dell’accisa è non solo il depositario autorizzato, ma qualsiasi soggetto che svincola, anche irregolarmente, i prodotti dal regime sospensivo, oppure chi si trovi in una situazione materialmente equivalente.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il depositario autorizzato (o chi opera come tale) è responsabile in via oggettiva degli obblighi connessi ai prodotti in sospensione:

  • non rileva che lo svincolo irregolare sia stato commesso da un dipendente o da un amministratore;
  • non rileva la buona o mala fede della società;
  • la responsabilità deriva dalla posizione funzionale nella gestione del regime sospensivo.

La Corte ricorda che, anche quando l’irregolarità deriva da una frode commessa da terzi, il depositario resta debitore dell’accisa, perché riveste un ruolo centrale nel sistema di controllo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Sulla base di questi elementi, la Corte conclude che:

  • una società che produce e detiene alcole in un regime autorizzato di sospensione,
  • e presso la quale si verifica una mancanza di prodotto in tale regime,

rientra nella nozione di debitore dell’accisa ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. a), i), della direttiva.

Essa è quindi obbligata al pagamento dell’accisa dovuta per lo svincolo irregolare, indipendentemente dal fatto che la sottrazione sia stata materialmente commessa da un suo rappresentante o dipendente.

Giudicato penale del singolo e riflessi sulla società

La Corte, nella sentenza del 20 novembre 2025, afferma che una sentenza penale che attribuisce l’intera responsabilità dell’appropriazione indebita all’amministratore non impedisce di considerare anche la società come debito­re dell’accisa.

Secondo la direttiva 2008/118, infatti, più soggetti possono essere responsabili in solido per lo svincolo irregolare di prodotti soggetti ad accisa. La responsabilità della società – in quanto depositaria del regime di sospensione – è oggettiva e non dipende dalla colpa o dalle intenzioni del suo amministratore.

In sintesi:

  • il giudice nazionale non è vincolato dalla sentenza penale che attribuisce l’intera responsabilità all’amministratore;
  • la società può essere debitrice dell’accisa insieme all’amministratore, in regime di solidarietà;
  • la responsabilità fiscale della società deriva dalla sua funzione nel regime di sospensione e non dalla colpa accertata in sede penale.

Dunque, la sentenza penale non può impedire che la società sia considerata debitore dell’accisa, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2008/118.

Tabella riepilogativa

Una persona giuridica che produce alcole etilico in regime di sospensione d’accisa, allo scopo di essere autorizzata come depositario fiscale, e presso la quale viene riscontrata una mancanza di prodotto, è da considerarsi debitore dell’accisa.

La società è debitrice dell'accisa anche se non è ancora formalmente depositario autorizzato e anche se lo svincolo irregolare è causato da un suo dipendente o amministratore.

Il giudice nazionale non è vincolato dal giudicato civile contenuto in una sentenza penale che attribuisce la responsabilità solo all’amministratore.

Il giudice tributario può comunque considerare la società come debitore (o condebitore) dell’accisa, anche se il giudice penale ha attribuito la responsabilità esclusivamente alla persona fisica.

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