Riallineamento fiscale. Chiarimenti Entrate

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Riallineamento fiscale. Chiarimenti Entrate

Alcune precisazioni in materia di riallineamento fiscale sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello n. 447 e 448 datate 9 settembre 2022.

Vengono sciolti i dubbi di due società che redigono il proprio bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Decreto Agosto, opzione per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili

Il regime del riallineamento fiscale è stato riscritto dall'articolo 110 del Dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive integrazioni e modificazioni.

Tale articolo ha previsto la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. "Riallineamento").

Pertanto, ai sensi del citato articolo 110 commi 8-ter e 8-quater del cosiddetto Decreto Agosto:

  • la deduzione dei maggiori valori imputati alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, per diciottesimi, è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo;
  • è possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi dietro il versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Successivamente, con la circolare 6/E del 1° marzo 2022, emanata a commento della disciplina della rivalutazione e del riallineamento contenuta nel suddetto articolo 110 del Decreto Agosto, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alle novità introdotte con le suddette disposizioni; mentre con la recente risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022 sono stati resi chiarimenti in ordine all'ambito applicativo della disposizione di cui al sopra citato comma 8- ter.

È stato specificato, al riguardo, che rientrano nel perimetro delle suddette previsioni:

  1. i marchi e l'avviamento;
  2. le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dall'art. 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.

Ne restano, invece, escluse le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento.

Risposta n. 447/2022, riallineamento delle reti fisiche e contrattuali

L’Agenzia, con la risposta n. 447/2022, risponde ad una società che aveva fatto presente che nel bilancio d’esercizio al 32/12/2020 risultavano iscritte alcune attività immateriali acquisite a seguito di conferimenti, che, in particolare, si configuravano come asset immateriali riferibili a reti contrattuali (rapporti contrattuali in essere con i punti vendita) e reti fisiche (rete di punti vendita sul territorio) facenti parte dei rami d'azienda conferiti.

L’Agenzia, concordando con l’istante, ritiene che le Reti oggetto di interpello, qualificate contabilmente dall'Istante come attività immateriali a vita utile definita, non rientrano nel perimetro applicativo del comma 8-ter.

Tali reti, in quanto assimilabili a informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono qualificate come attività immateriali “a vita utile definita”, per le quali l’art. 103 comma 1 del TUIR dispone la deducibilità in misura non superiore al 50%. Pertanto, non rientrano nell’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento.

Risposta n. 448/2022, riallineamento di immobilizzazioni materiali

La risposta n. 448/2022 si occupa, invece, del riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio in relazione ad immobilizzazioni materiali per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

La risposta in oggetto specifica che in relazione alla tempistica del riallineamento è confermato quanto indicato con l'interpello n. 640/2020 in materia di rivalutazione: per cui in base all’art. 110, comma 2, secondo periodo del DL 104/2020, la rivalutazione, di regola, deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ma può essere anticipata al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 se quest’ultimo è stato approvato dopo il 14 ottobre 2020.

In coerenza con tale principio, quindi, l’Agenzia precisa che anche l’opzione per il riallineamento potrà essere esercita dall’istante nella dichiarazione relativa al bilancio in corso al 31 dicembre 2020 (nel caso di specie è quello relativo all'esercizio dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021), fermo restando che non è comunque possibile usufruire del regime in esame - al pari di quanto precisato a proposito della rivalutazione- in entrambi gli esercizi.

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