Riciclaggio, reato a forma libera

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Riciclaggio, reato a forma libera

Con due sentenze depositate ieri, 21 marzo 2022, la Corte di cassazione ha fornito precisazioni in ordine alla configurabilità del delitto di riciclaggio, richiamando, in proposito, alcuni principi già enunciati dalla giurisprudenza i legittimità.

Sostituzione microchip di cane di origine delittuosa? Riciclaggio

Il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del bene".

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'art. 648-bis, richiede, pur essendo a forma libera, che le attività poste in essere sul denaro, bene o utilità di provenienza delittuosa, siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Tali assunti sono stati richiamati dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 9533 del 21 marzo 2022, nel confermare la condanna impartita ad un soggetto, accusato del reato di riciclaggio riferito a un cane di provenienza illecita.

La Corte d'appello aveva fatto propria la prospettazione accusatoria, secondo la quale l'imputato, al fine di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del cane, un pastore tedesco a pelo lungo, aveva sostituito il microchip all'animale apponendovi altro chip con numero corrispondente a un pastore tedesco a pelo corto di sua proprietà.

Prelievo e trasferimento di denaro di provenienza delittuosa: atti di riciclaggio  

E che il reato di riciclaggio sia a forma libera è stato ribadito, altresì, nella sentenza n. 9646/2022, con la quale la Suprema corte ha ammesso che anche dei semplici prelievi o bonifici bancari possono configurare una condotta di riciclaggio.

La Sesta sezione penale, richiamando un precedente arresto di legittimità, ha infatti precisato che il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio, "perché il delitto di cui all'art. 648-bis c.p. è a forma libera e può essere realizzato anche con modalità frammentarie e progressive".

Accertamento giudiziale del reato presupposto non necessario

Rispetto a tale fattispecie, inoltre, non è indispensabile che il delitto presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, né che sia stato specificamente individuato.

Ciò che appare necessario, invece, ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato di riciclaggio - ma anche per i delitti di ricettazione e autoriciclaggio - è che il reato presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile e questo non si verifica se il giudice si limita a supporne l'esistenza sulla base del carattere sospetto delle operazioni relative ai beni e ai valori oggetto del delitto.

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