Riduzione contributiva per gli edili 2014

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L'articolo 29, comma 1, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.

Il comma 2 del predetto articolo 29, stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS ed all’INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50% che può essere confermata o rideterminata con Decreto Interministeriale.

Con Decreto del 5 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato che la riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2014 nella misura dell' 11,50%.
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