Riduzione NASpI e DIS-COLL, modalità di gestione del ricorso

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Riduzione NASpI e DIS-COLL, modalità di gestione del ricorso

I titolari di indennità NASpI o DIS-COLL sono tenuti a rispettare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015, determinati obblighi previsti nel percorso di politica attiva del lavoro in cui sono stati coinvolti, tra cui appunto la convocazione presso il Centro per l’Impiego per la stipulazione del cd. “patto di servizio”. In caso di mancata risposta alla convocazione, il beneficiario dell’ammortizzatore sociale a sostegno del reddito subisce una decurtazione dell’assegno mensile. Tuttavia, contro tale provvedimento, entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione, l’interessato può presentare ricorso all’ANPAL.

A fronte dell’attività svolta dall’ANPAL, con la delibera n. 54 del 2 dicembre 2019, sono stati riassunti i criteri e le modalità per decidere sui ricorsi.

Centro per l’Impiego, modalità di convocazione

Innanzitutto vengono definite le modalità di convocazione, le quali possono essere effettuate:

  • a mezzo raccomandata A/R;
  • via Pec, qualora l'utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

La convocazione effettuata con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell'utente, della convocazione stessa, non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.

Riduzione NASpI e DIS-COLL, cosa deve contenere il provvedimento sanzionatorio?

Il provvedimento sanzionatorio del CpI deve contenere l'informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso. In particolare, il provvedimento deve recare l'informazione circa la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità, ai sensi dell'art. 21, co. 12, del D.Lgs. n. 150/2015, entro il termine di 30 giorni.

Riduzione NASpI e DIS-COLL, termini di presentazione del ricorso

Il termine per la presentazione del ricorso decorre:

  • dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio;
  • dal giorno in cui il ricorrente sia con ogni certezza venuto a conoscenza del provvedimento medesimo, nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità.

Assenza alle convocazioni del CpI, i giustificati motivi

L’assenza alla mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro è giustificata nei seguenti casi:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 18 giugno 2018 - ANPAL. Sanzioni ai beneficiari di NASpI e DIS-COLL che non hanno partecipato alle misure di politica attiva – Schiavone

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