Rimborso spese per Dad: soggetto ad Irpef?

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Rimborso spese per Dad: soggetto ad Irpef?

Un ente fa presente che intende erogare al personale educativo di varie scuole il rimborso di spese documentate e anticipate dal dipendente per l'acquisto di dotazioni IT, funzionali allo svolgimento della didattica a distanza che costituisce l'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Il rimborso massimo, pari a 520 euro per dipendente, è stato studiato in base a criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.

Chiede all’Agenzia delle Entrate se il rimborso sia computabile ai fini del reddito imponibile e se debba applicarsi l’imposta di bollo.

Con risposta n. 798 del 3 dicembre 2021, il Fisco ricorda il principio di onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente, per il quale tutte le somme che il datore di lavoro
corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per reddito di lavoro dipendente.

Però, in vari apporti di prassi, è stato precisato che:

  • non concorrono a formare la base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro;
  • le somme rimborsate ai telelavoristi per i costi del collegamento telefonico non sono da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente essendo sostenute per raggiungere le risorse informatiche del datore di lavoro e, quindi, per poter espletare l'attività lavorativa.

In conclusione, l’Agenzia afferma che i rimborsi erogati in modo forfetario non concorrono alla formazione della base imponibile a patto che sia definito per legge come determinare la quota non imponibile in quanto riferibile all’uso nell'interesse del datore di lavoro. Se manca tale determinazione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ai fini dell’esenzione dei rimborsi, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.

Ciò si rinviene nel caso prospettato in cui il rimborso riconosciuto al personale è stato calcolato in base parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall'ente e quelli anticipati dal dipendente. Dunque, tali rimborsi non sono imponibili ai fini Irpef.

In merito all’applicazione dell’imposta di bollo, si precisa che rientrando il rimborso tra le spese non sostenute nell’interesse del richiedente, ma dell’ente per cui lavora, spetta l’esenzione ai sensi dell’articolo 3, nota 3, tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

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