Riorganizzare senza il taglio di chi è a termine

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Sancisce la sentenza n. 3276/09, depositata il 10 febbraio 2009, dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione che il lavoratore assunto a tempo determinato può essere licenziato solo per inadempimento o per giusta causa e non perché è in atto una riorganizzazione aziendale che, nell’ottica di un riassetto complessivo della struttura, necessita di un “taglio” dei dipendenti. Il riferimento normativo che invocano i giudici di legittimità è alla legge n. 604/1966, in materia di licenziamenti individuali, che appunto sostiene sia vietato licenziare se non per i motivi su esposti i lavoratori con contratti stagionali. L’articolo 1 della legge, infatti, limita l’applicabilità del “giustificato motivo oggettivo” solo ai rapporti a tempo indeterminato. Secondo la Corte, il datore di lavoro pur nella necessità di modificare l’organizzazione per ottenere una migliore efficienza non può sacrificare posizioni contrattuali che sono a scadenza certa (dal momento che lo stesso aveva scelto volontariamente di assumere con durata limitata per andare incontro alle proprie esigenze). Per cui, in tali circostanze, le ragioni che possono rendere non conveniente mantenere in vita un rapporto di lavoro possono colpire soli i tempi indeterminati e non i contratti stagionali, ai quali comunque si applicano le regole generali sull’inadempimento e soprattutto sulla “giusta causa”.
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