Ripartenza dopo la pausa estiva: tornano gli adempimenti fiscali

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Con il termine della sospensione iniziata il 1° agosto 2025, il calendario fiscale riprende con scadenze concentrate già dal 20 del mese. Dopo la pausa estiva, il Fisco torna infatti protagonista con 138 versamenti che erano stati sospesi e che ora devono essere regolarizzati.

Riferimenti normativi

È utile ricordare che, in base all’articolo 37 comma 11-bis del decreto legge 223/2006 (modificato dall’art. 3-quater del dl 16/2012), gli adempimenti e i versamenti fiscali con scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza ulteriori aggravi.

Scadenze principali del 20 agosto

Tra gli appuntamenti da segnare ci sono:

  • IVA: sia per i contribuenti trimestrali (riferita ai mesi di aprile, maggio e giugno), sia per quelli mensili (relativa al mese di luglio).
  • Ritenute e contributi da versare per lavoratori dipendenti e autonomi.
  • Il saldo 2024 e il primo acconto 2025, con l’aggiunta dello 0,4% per i titolari di partita IVA che avevano usufruito della proroga dei pagamenti dal 30 giugno al 21 luglio.

Come già avvenuto lo scorso anno, anche quest’anno il 20 agosto diventa una data cruciale per i pagamenti.

La novità, però, riguarda il fatto che per la prima volta rientrano tra gli importi con maggiorazione dello 0,4% anche le imposte (incluse quelle sostitutive) calcolate tramite il concordato preventivo biennale.

Proroga dei termini di pagamento per le partite IVA

L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 84/2025, noto come “decreto fiscale”, ha stabilito la proroga della scadenza dei versamenti fiscali.

In particolare, i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dall’IRAP e dall’IVA sono stati spostati dal 30 giugno al 21 luglio 2025. La misura riguarda i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi entro i limiti previsti.

Versamenti con maggiorazione fino al 20 agosto

Lo stesso comma prevede la possibilità di effettuare i pagamenti entro i 30 giorni successivi al 21 luglio, cioè fino al 20 agosto 2025. In questo caso, le somme dovute devono essere incrementate dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Estensione della proroga ad altri contribuenti

Il comma 2 amplia l’ambito di applicazione della proroga. Oltre ai soggetti ISA, la misura riguarda anche:

  • i contribuenti che si trovano in cause di esclusione dagli ISA;
  • coloro che applicano il regime forfettario o il regime dei minimi;
  • i soci di società, associazioni e imprese disciplinate dagli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (DPR 917/1986), purché rispettino i requisiti previsti dal comma 1.

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