Risarcimento danno psichico anche se non espressamente richiesto

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 21680 del 13 ottobre scorso, ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello aveva negato ad un paziente, vittima di un errore medico verificatosi durante un'operazione chirurgica, il risarcimento del danno psichico dallo stesso subito in quanto nella domanda formulata dall'avvocato non era stato espressamente contemplato questo tipo di danno.

In realtà - spiegano i giudici di legittimità - la formulazione della domanda, facendo riferimento a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, era riassuntiva e, pertanto, da ritenere comprensiva di tutti i tipi di danno. Spetta infatti al giudice istruttore - continua la Suprema corte - la qualifica di tutte le voci di danno che dipendono dall'illecito civile mentre alla parte danneggiata è sufficiente dimostrare il fatto.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Danni, richieste senza formalismi – Ciccia

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