Ritardato pagamento delle imposte. Sanzione solo sugli interessi non versati

Pubblicato il



Una società viene raggiunta da una cartella di pagamento per aver versato in ritardo l’Ires che, comunque, è corrisposta entro i 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'impresa, richiamando l’articolo 17 del Dpr 435/2001 - che prevede che il contribuente possa versare con un ritardo di trenta giorni le imposte, corrispondendo i soli interessi e non anche le sanzioni - aveva pagato un importo di poco inferiore alla somma risultante dall'imposta dovuta, più la maggiorazione dello 0,40%. L’Ufficio che, invece, aveva calcolato la sanzione da versare, aveva applicato un 30% sull’intera somma versata in ritardo e non solo sulla parte relativa agli interessi, sostenendo che in caso contrario si sarebbe decaduti dal beneficio.

L’impresa ha impugnato la cartella di pagamento in primo grado, sostenendo che sia il modello F24 che le altre istruzioni del Fisco non avevano espressamente previsto l’indicazione separata degli interessi dello 0,40% rispetto all’imposta versata, perciò quanto versato dall’impresa poteva essere considerato corrisposto anche a titolo di pagamento degli interessi. Viceversa, il Fisco sosteneva che se la somma non corrispondeva esattamente al saldo dovuto, la sanzione del 30% doveva essere applicata non solo sulla parte omessa ma sull’intero importo versato.

La questione è stata rimessa ai giudici di secondo grado, che hanno accolto l’appello della società.

La Ctr Emilia Romagna, infatti, con la sentenza n. 3/8/2012, ha affermato che l'aggravio del 30% non è da applicare sull'intero importo in dichiarazione, ma esclusivamente sugli interessi non pagati in caso di versamento delle imposte entro i trenta giorni dal termine di presentazione del modello Unico. L’applicazione della penalità sull'importo complessivo, infatti, rischierebbe di equiparare un'omissione sugli interessi a quella sull'intera imposta, versata comunque nei termini consentiti dalla legge.

La Ctr, infatti, ha sottolineato come il pagamento fosse avvenuto in modo tempestivo per quanto concerne la parte versata e che l’omissione riguardava solo parte della maggiorazione non corriposta. Irregolarità quest’ultima che poteva essere più che sanabile con il pagamento dello 0,40% a titolo di interessi e della relativa sanzione sulla parte effettivamente non corrisposta.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 - Ritardo breve con minisanzione - Acierno

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito